Il titolo costitutivo dell’ipoteca, onde soddisfare il requisito della specialità rispetto al credito garantito, deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione dei soggetti, della fonte e della prestazione che individuano il credito, sì da assicurarne la originaria determinatezza, sicché deve escludersi la possibilità di un’ipoteca per crediti che non siano dipendenti da un rapporto già esistente al momento della costituzione della garanzia, quali quelli derivanti da mutui previsti come una delle forme alternative di una apertura di credito atipica o mista, le cui condizioni economiche e contrattuali siano tuttavia rimesse a successive pattuizioni, con un generico riferimento alle condizioni di mercato e senza alcun vincolo giuridico a contrarre o senza alcuna predeterminazione del relativo contenuto. Cass. civ., sez. , III, , 7 marzo 2017, n. 5630
In tema di iscrizione ipotecaria, il principio secondo cui il titolo deve essere sufficiente ed adeguato a dare contezza dell’esistenza e dell’individuabilità del credito garantito, trovando il suo fondamento nell’impossibilità di costituire un’ipoteca per debiti non attuali, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 2852 cod. civ. per i crediti condizionali o per quelli che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto, non trova applicazione relativamente ad un credito riconosciuto come già esistente da colui che concede la garanzia, e rientra nei poteri esclusivamente riservati al giudice del merito apprezzare l’esistenza e la individuabilità del credito stesso. Cass. civ., , sez. II, , 18 febbraio 2015, n. 3221
La specialità soggettiva della ipoteca, espressamente affermata dall’art. 2809 cod. civ., indica che per la validità del vincolo ipotecario sono necessarie l’individuazione del credito garantito e la specificazione della somma dovuta e costituisce un naturale completamento del principio della determinatezza della garanzia, a significare che la legge non consente al creditore di estendere il vincolo ipotecario a un credito diverso da quello garantito. La specificazione della somma per la quale l’ipoteca è iscritta segna il limite della garanzia, vale a dire quello oltre il quale non opera più il diritto di prelazione, e non si identifica con l’importo del credito garantito. Cass. civ., sez. , III, , 27 agosto 2014, n. 18325
L’accessorietà dell’ipoteca – che può essere concessa e iscritta soltanto per un determinato credito – ne denota la mancanza di autonomia rispetto all’obbligazione garantita; l’ipoteca non può, quindi, essere ceduta con effetti reali senza il credito garantito né trasferita a un chirografo, cui farebbe acquistare una prelazione prima inesistente. La specialità soggettiva della ipoteca, espressamente affermata dall’art. 2809 c.c., indica, a sua volta, che, per la validità stessa del vincolo ipotecario, sono necessarie l’individuazione del credito garantito e la specificazione della somma dovuta; essa è un naturale completamento del principio della determinatezza della garanzia e sta a significare che la legge non consente al creditore di estendere il vincolo ipotecario a un credito diverso da quello garantito. Il connotato dell’accessorietà (che poi si sostanzia anche in un rigido meccanismo di pubblicità legale), comporta, pertanto, l’estinzione dell’ipoteca una volta affermata la simulazione del credito a garanzia del quale era stata concessa; e la specialità soggettiva dell’ipoteca implica l’inestensibilità della garanzia ipotecaria all’obbligazione collegata al contratto dissimulato, poiché estranea al rapporto per la quale era stata prevista. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso che l’ipoteca iscritta a garanzia di un mutuo fondiario possa trasferirsi, a seguito della ritenuta simulazione del contratto di mutuo, a garanzia di un credito diverso e chirografario, ancorché questa sia stata la volontà delle parti). Cass. civ., , sez. I, , 6 novembre 2006, n. 23669
Poiché il vincolo della garanzia ipotecaria opera in danno del terzo acquirente dell’immobile ipotecato solo nei limiti della somma per la quale è iscritto e delle ulteriori somme alle quali la garanzia è estesa ai sensi dell’art. 2809 c.c., il creditore che ha eseguito il pignoramento dell’immobile presso il terzo proprietario non può far valere il suo credito sulla somma ricavata dalla vendita per somme eccedenti i predetti limiti. Cass. civ., , sez. III, , 8 giugno 1995, n. 6471
Posto che l’art. 2809, secondo comma, c.c. – secondo cui il creditore per la realizzazione coattiva del suo diritto può sottoporre ad espropriazione forzata anche solo una parte dell’immobile ipotecato, soddisfacendosi sul ricavato per l’intero suo credito (sicché, se l’unico bene oggetto d’ipoteca è alienato per parti distinte, il creditore come può assoggettare ad espropriazione l’intero bene prescindendo, dal punto di vista oggettivo, dalla intervenuta separazione, così può assoggettare all’espropriazione solo una delle parti, sempre per la realizzazione dell’intero credito) – è norma dettata a protezione dell’interesse del creditore, il frazionamento della garanzia, con espropriabilità di un bene a preferenza di un altro, non è conseguibile per effetto di accordo intervenuto tra proprietario del bene ipotecato ed acquirenti di parti distinte dello stesso immobile. Cass. civ., , sez. III, , 10 novembre 1993, n. 11088
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