Art. 28 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Trasformazione delle fondazioni

Articolo 28 - codice civile

Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l’autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore (16, 26, 32; 10 att.).
La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell’atto di fondazione (16) come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone (31, 32).
Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell’articolo 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate.

Articolo 28 - Codice Civile

Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l’autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore (16, 26, 32; 10 att.).
La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell’atto di fondazione (16) come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone (31, 32).
Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell’articolo 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate.

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