In materia di pegno irregolare di denaro, la circostanza che il creditore, avendo acquisito la disponibilità del denaro, si trovi a godere degli interessi, fa sì che il ricavato debba essere imputato a deconto prima delle spese, poi degli interessi e poi del capitale dovuti dal debitore (come si argomenta dall’art. 2791 c.c. ), ma non sospende automaticamente il corso degli interessi sul debito garantito, il cui tasso, peraltro, non necessariamente corrisponde a quello degli interessi che maturano sulle somme date in pegno. Cass. civ., sez. , I, , 15 febbraio 2008, n. 3794
Ancorché la cosa data in pegno sia, per sua natura, infruttifera, la prelazione del creditore si estende, ai sensi dell’art. 2791 c.c., agli interessi della somma ricavata in sede di vendita anticipata della cosa stessa. Cass. civ., , sez. I, , 29 ottobre 1974, n. 3266
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