Art. 2790 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Conservazione della cosa e spese relative

Articolo 2790 - codice civile

Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno (1770) e risponde, secondo le regole generali (1768), della perdita e del deterioramento di essa (1218 ss., 1760, 1780, 1847, 1948).
Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa (1848, 2756, 2792, 2794).

Articolo 2790 - Codice Civile

Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno (1770) e risponde, secondo le regole generali (1768), della perdita e del deterioramento di essa (1218 ss., 1760, 1780, 1847, 1948).
Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa (1848, 2756, 2792, 2794).

Massime

Nell’ipotesi di pegno costituito mediante consegna al creditore della fede di deposito e della nota di pegno di merce depositata presso i magazzini generali, la responsabilità per la perdita della detta merce incombe, ex art. 1787 c.c., sul depositario e non sul creditore pignoratizio che, non avendo il possesso materiale delle cose, non può rispondere della loro perdita o deterioramento ai sensi dell’art. 2790 c.c.  Cass. civ., , sez. III, , 27 marzo 1990, n. 2472

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