Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno (1770) e risponde, secondo le regole generali (1768), della perdita e del deterioramento di essa (1218 ss., 1760, 1780, 1847, 1948).
Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa (1848, 2756, 2792, 2794).