Art. 2788 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Prelazione per il credito degli interessi

Articolo 2788 - codice civile

La prelazione ha luogo anche per gli interessi dell’anno in corso alla data del pignoramento (492, 518 c.p.c.; 54 l. fall.) o, in mancanza di questo (502 c.p.c.), alla data della notificazione del precetto (479 c.p.c.). La prelazione ha luogo inoltre per gli interessi successivamente maturati, nei limiti della misura legale (1284), fino alla data della vendita (2796; 502, 528 c.p.c.).

Articolo 2788 - Codice Civile

La prelazione ha luogo anche per gli interessi dell’anno in corso alla data del pignoramento (492, 518 c.p.c.; 54 l. fall.) o, in mancanza di questo (502 c.p.c.), alla data della notificazione del precetto (479 c.p.c.). La prelazione ha luogo inoltre per gli interessi successivamente maturati, nei limiti della misura legale (1284), fino alla data della vendita (2796; 502, 528 c.p.c.).

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