In tema di pegno a garanzia di crediti, il principio di accessorietà desumibile dall’art. 2784 c.c. comporta la nullità per difetto di causa dell’atto costitutivo della prelazione stipulato in relazione ad un credito non ancora esistente, ma non esclude, in applicazione analogica dell’art. 2852 c.c., l’ammissibilità della costituzione della garanzia a favore di crediti condizionali o che possano eventualmente sorgere in dipendenza di un rapporto già esistente; in quest’ultimo caso, peraltro, è necessaria, ai fini della validità del contratto, la determinazione o la determinabilità del credito, la quale postula l’individuazione non solo dei soggetti del rapporto, ma anche della sua fonte; ferma restando la validità e l’efficacia del contratto “inter partes”, comunque, la mera determinabilità del rapporto comporta l’inopponibilità del pegno agli altri creditori (ivi compreso il curatore, in caso di fallimento del soggetto che abbia costituito la garanzia), qualora, dovendo trovare applicazione l’art. 2787, terzo comma, c.c., manchi la sufficiente indicazione del credito garantito. Cass. civ. sez. I, , 25 marzo 2009, n. 7214
La disciplina vigente in tema di garanzie del credito non esclude l’ammissibilità del concorso di una garanzia personale con una garanzia reale rispetto al medesimo credito; pertanto, l’eventuale costituzione di pegno, in linea astratta, non fa venire meno la garanzia fideiussoria eventualmente già assunta a favore dello stesso creditore e per il medesimo credito. Cass. civ. sez. III, , 10 agosto 2004, n. 15406
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