Art. 278 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Autorizzazione all'azione

Articolo 278 - codice civile

Nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, l’azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità non può essere promossa senza previa autorizzazione ai sensi dell’articolo 251. (1)

Articolo 278 - Codice Civile

Nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, l’azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità non può essere promossa senza previa autorizzazione ai sensi dell’articolo 251. (1)

Note

(1) articolo sostituito dall’art. 35 del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014).

Massime

Il divieto di ricerca della paternità posto dall’art. 278 c.c. nei casi in cui sia vietato il riconoscimento, opera agli effetti della dichiarazione giudiziale della paternità e non quando il relativo accertamento sia necessario a fini diversi. (Nella specie, è stato ritenuto inoperante il divieto ai fini della pronunzia sulla domanda di separazione coniugale). Cass. civ. sez. I, 28 gennaio 1974, n. 215

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