Salvo quanto è disposto dall’art. 2777, nel concorso di crediti aventi privilegio generale (2751 ss.) o speciale (2755–2769) sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell’ordine che segue:
1) i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali — compresi quelli sostitutivi o integrativi — che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, indicati dall’art. 2753;
2) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall’art. 2771, quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili;
3) i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dai due primi commi dell’art. 2766 (1);
4) i crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili, indicati dall’art. 2756;
5) i crediti per le mercedi dovute ai lavoratori impiegati nelle opere di coltivazione e di raccolta, indicati dall’art. 2757;
6) i crediti per sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie e per somministrazione di acqua per irrigazione, nonché i crediti per i lavori di coltivazione e di raccolta indicati dall’art. 2757. Qualora tali crediti vengano in concorso tra loro, sono preferiti quelli di raccolta, seguono quelli di coltivazione e, infine, gli altri crediti indicati dallo stesso articolo;
7) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall’art. 2758, salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di preferenza, e i crediti per le imposte sul reddito, indicati dall’art. 2759;
8) i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall’art. 2754, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente n. 1) del presente articolo;
9) i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dal terzo comma dell’art. 2766 (1);
10) i crediti dipendenti da reato, indicati dall’art. 2768, sulle cose sequestrate, nei casi e secondo l’ordine stabiliti dal codice penale (191 c.p.) e dal codice di procedura penale (539 ss. c.p.p.);
11) i crediti per risarcimento, indicati dall’art. 2767;
12) i crediti dell’albergatore, indicati dall’art. 2760;
13) i crediti del vettore, del mandatario, del depositario e sequestratario, indicati dall’art. 2761;
14) i crediti del venditore di macchine o della banca per le anticipazioni del prezzo, indicati dall’art. 2762;
15) i crediti per canoni enfiteutici, indicati dall’art. 2763;
16) i crediti del locatore e i crediti del concedente dipendenti dai contratti di mezzadria e colonia, indicati rispettivamente dagli articoli 2764 e 2765;
17) i crediti per spese funebri, d’infermità, per somministrazioni ed alimenti, nell’ordine indicato dall’art. 2751;
18) i crediti dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo comma dell’art. 2752;
19) i crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell’art. 2752;
20) i crediti degli enti locali per tributi, indicati dal quarto comma dell’art. 2752.