Art. 2778 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Ordine degli altri privilegi sui mobili

Articolo 2778 - codice civile

Salvo quanto è disposto dall’art. 2777, nel concorso di crediti aventi privilegio generale (2751 ss.) o speciale (27552769) sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell’ordine che segue:
1) i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali — compresi quelli sostitutivi o integrativi — che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, indicati dall’art. 2753;
2) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall’art. 2771, quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili;
3) i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dai due primi commi dell’art. 2766 (1);
4) i crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili, indicati dall’art. 2756;
5) i crediti per le mercedi dovute ai lavoratori impiegati nelle opere di coltivazione e di raccolta, indicati dall’art. 2757;
6) i crediti per sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie e per somministrazione di acqua per irrigazione, nonché i crediti per i lavori di coltivazione e di raccolta indicati dall’art. 2757. Qualora tali crediti vengano in concorso tra loro, sono preferiti quelli di raccolta, seguono quelli di coltivazione e, infine, gli altri crediti indicati dallo stesso articolo;
7) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall’art. 2758, salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di preferenza, e i crediti per le imposte sul reddito, indicati dall’art. 2759;
8) i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall’art. 2754, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente n. 1) del presente articolo;
9) i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dal terzo comma dell’art. 2766 (1);
10) i crediti dipendenti da reato, indicati dall’art. 2768, sulle cose sequestrate, nei casi e secondo l’ordine stabiliti dal codice penale (191 c.p.) e dal codice di procedura penale (539 ss. c.p.p.);
11) i crediti per risarcimento, indicati dall’art. 2767;
12) i crediti dell’albergatore, indicati dall’art. 2760;
13) i crediti del vettore, del mandatario, del depositario e sequestratario, indicati dall’art. 2761;
14) i crediti del venditore di macchine o della banca per le anticipazioni del prezzo, indicati dall’art. 2762;
15) i crediti per canoni enfiteutici, indicati dall’art. 2763;
16) i crediti del locatore e i crediti del concedente dipendenti dai contratti di mezzadria e colonia, indicati rispettivamente dagli articoli 2764 e 2765;
17) i crediti per spese funebri, d’infermità, per somministrazioni ed alimenti, nell’ordine indicato dall’art. 2751;
18) i crediti dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo comma dell’art. 2752;
19) i crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell’art. 2752;
20) i crediti degli enti locali per tributi, indicati dal quarto comma dell’art. 2752.

Articolo 2778 - Codice Civile

Salvo quanto è disposto dall’art. 2777, nel concorso di crediti aventi privilegio generale (2751 ss.) o speciale (27552769) sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell’ordine che segue:
1) i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali — compresi quelli sostitutivi o integrativi — che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, indicati dall’art. 2753;
2) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall’art. 2771, quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili;
3) i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dai due primi commi dell’art. 2766 (1);
4) i crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili, indicati dall’art. 2756;
5) i crediti per le mercedi dovute ai lavoratori impiegati nelle opere di coltivazione e di raccolta, indicati dall’art. 2757;
6) i crediti per sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie e per somministrazione di acqua per irrigazione, nonché i crediti per i lavori di coltivazione e di raccolta indicati dall’art. 2757. Qualora tali crediti vengano in concorso tra loro, sono preferiti quelli di raccolta, seguono quelli di coltivazione e, infine, gli altri crediti indicati dallo stesso articolo;
7) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall’art. 2758, salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di preferenza, e i crediti per le imposte sul reddito, indicati dall’art. 2759;
8) i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall’art. 2754, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente n. 1) del presente articolo;
9) i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dal terzo comma dell’art. 2766 (1);
10) i crediti dipendenti da reato, indicati dall’art. 2768, sulle cose sequestrate, nei casi e secondo l’ordine stabiliti dal codice penale (191 c.p.) e dal codice di procedura penale (539 ss. c.p.p.);
11) i crediti per risarcimento, indicati dall’art. 2767;
12) i crediti dell’albergatore, indicati dall’art. 2760;
13) i crediti del vettore, del mandatario, del depositario e sequestratario, indicati dall’art. 2761;
14) i crediti del venditore di macchine o della banca per le anticipazioni del prezzo, indicati dall’art. 2762;
15) i crediti per canoni enfiteutici, indicati dall’art. 2763;
16) i crediti del locatore e i crediti del concedente dipendenti dai contratti di mezzadria e colonia, indicati rispettivamente dagli articoli 2764 e 2765;
17) i crediti per spese funebri, d’infermità, per somministrazioni ed alimenti, nell’ordine indicato dall’art. 2751;
18) i crediti dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo comma dell’art. 2752;
19) i crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell’art. 2752;
20) i crediti degli enti locali per tributi, indicati dal quarto comma dell’art. 2752.

Note

(1) Numero abrogato dall’art. 161 del D.L.vo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
L’art. 44 del medesimo D.L.vo, così come sostituito dall’art. 1 del D.L. 4 gennaio 1994, n. 1, convertito, senza modificazioni, nella L. 17 febbraio 1994, n. 135, definendo le garanzie per i finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, ha stabilito che il privilegio legale che assiste tali finanziamenti, si colloca nel grado immediatamente successivo ai crediti per le imposte sui redditi immobiliari di cui al n. 2) di questo articolo.

Massime

In sede di ammissione al passivo fallimentare, il privilegio di prelazione previsto dall’art. 2778, n. 1, c.c. (per i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali compresi quelli sostitutivi o integrativi che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, indicati dall’art. 2753 c.c. ) e dal n. 8 (per i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall’art. 2754 c.c., nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare), si applica, senza alcun limite temporale, ai crediti INAIL per premi, per effetto dell’art. 4 del d.l. 338 del 1989, conv. in legge n. 389 del 1989. Cass. civ., sez. , lav. 15 luglio 2010, n. 16593

In tema di credito per pene pecuniarie in materia di I.V.A., la natura afflittiva e personale della sanzione, che in generale esclude la natura privilegiata del credito, cede a fronte dell’art. 62, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, il quale prevede che i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute ai sensi di quel decreto hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore, con grado successivo a quello indicato al n. 15) dell’art. 2778 del codice civile, e che anche in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, gli stessi crediti sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai creditori chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo e secondo comma dell’art. 66 della legge n. 153 del 1969.  Cass. civ., , sez. I, , 18 settembre 2008, n. 23808

 

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