È manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 2777 c.c., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento tra il creditore garantito da pegno rispetto al creditore garantito dal privilegio speciale del depositario (non prevalendo quest’ultimo, a differenza del primo, sui creditori assistiti da privilegio speciale ex art. 2751 – bis c.c.). Infatti l’analogia tra le due situazioni è limitata alla identica disciplina che esse ricevono nell’art. 53 legge fallim., mentre non è dato confondere le modalità di esercizio della prelazione con la natura delle cause di prelazione stessa, derivanti dalla valutazione sociale della causa del credito, quanto ai privilegi, e dalla volontà delle parti, quanto al pegno. Cass. civ. sez. I, , 18 dicembre 2006, n. 27044
Ai sensi dell’art. 2777 c.c., i privilegi per crediti dei professionisti, dei prestatori d’opera e dell’agente (art. 2751 bis, numeri 2 e 3, c.c.) – considerati in rapporto di concorrenza tra loro– sono postergati a quelli per crediti che hanno causa nel rapporto di lavoro subordinato (art. 2751 bis, numero 1, c.c.), una diversa lettura della detta disposizione risolvendosi in un’operazione di manipolazione creativa, non consentita all’interprete. Nè tale postergazione si pone in contrasto con gli artt. 3 e 35 Cost., posto che l’ordine dei privilegi costituisce materia che, implicando scelte e valutazioni ampiamente discrezionali, è riservata all’esercizio del potere legislativo; è pertanto manifestamente infondata, in riferimento ai detti parametri, l’eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 2777 c.c., come sopra interpretato. Cass. civ., , sez. I, , 8 luglio 2004, n. 12569
L’art. 2777 c.c., nella formulazione introdotta con legge n. 426 del 1975, pur contemplando sia i crediti per spese di giustizia che quelli di cui all’art. 2751 bis c.c., distinguendoli, quanto all’ordine della prelazione, da tutti gli altri crediti elencati nel successivo art. 2778, attribuisce solo ai primi la prevalenza su ogni altro credito pignoratizio ed ipotecario, mentre per i secondi si limita a disporne la collocazione immediatamente dopo quelli per spese di giustizia; con la conseguenza che – in mancanza di un’espressa previsione di legge – resta ferma la prevalenza dei crediti pignoratizi su quelli di cui all’art. 2751 bis c.c. Cass. civ., , sez. I, , 17 febbraio 1996, n. 1238
Il credito dell’amministrazione finanziaria, avente ad oggetto l’Invim, relativa ad un immobile venduto in sede esecutiva in danno del debitore proprietario dell’immobile stesso e, come tale, soggetto passivo dell’imposta ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, non va collocato, in sede di distribuzione della somma ricavata, secondo l’art. 2780 c.c., atteso che tale norma regolando l’ordine dei privilegi non ne è la fonte, che va individuata, per l’Invim nell’art. 28 del citato D.P.R., il quale attribuisce il privilegio sugli immobili trasferiti con la conseguenza che questo privilegio potrà farsi valere, ove l’imposta non sia stata assolta dal venditore, nei confronti dell’acquirente e non già in sede esecutiva contro l’alienante. Peraltro, poiché l’Invim è applicabile anche alle vendite forzate con il conseguente obbligo del cancelliere ad assolverla – prelevandone l’importo dal prezzo di vendita – in sede di registrazione del decreto di trasferimento, secondo le norme e nei medesimi casi previsti per l’imposta di registro, come stabilisce l’art. 5 del D.P.R. n. 643 del 1972 (da intendersi riferito anche ai soggetti indicati al n. 3 dell’art. 10 nonché negli artt. 11, primo comma e 52, secondo comma, collegato all’art. 55 del D.P.R. n. 634 del 1972, con i quali lo stesso art. 5, come gli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 643 del 1972, va necessariamente coordinato), il pagamento dell’Invim costituisce una spesa prededucibile della procedura esecutiva, che l’amministrazione finanziaria può recuperare in sede di distribuzione del ricavato prezzo dell’immobile venduto, a norma dell’art. 2777, primo comma c.c., con preferenza rispetto a ogni altro credito, anche pignoratizio o ipotecario. Cass. civ., , sez. I, , 4 maggio 1991, n. 4926