Art. 2776 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Collocazione sussidiaria sugli immobili

Articolo 2776 - codice civile

I crediti relativi al trattamento di fine rapporto (2120) nonché all’indennità di cui all’art. 2118 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.
I crediti indicati dagli artt. 2751 e 2751 bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all’art. 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma.
I crediti dello Stato indicati dal primo e (1) dal terzo comma dell’art. 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente.

Articolo 2776 - Codice Civile

I crediti relativi al trattamento di fine rapporto (2120) nonché all’indennità di cui all’art. 2118 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.
I crediti indicati dagli artt. 2751 e 2751 bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all’art. 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma.
I crediti dello Stato indicati dal primo e (1) dal terzo comma dell’art. 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente.

Note

(1) Le parole: «dal primo e» sono state inserite dall’art. 23, comma 39, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella L. 15 luglio 2011, n. 111.

Massime

In tema di privilegio generale sui mobili, ai fini della collocazione sussidiaria del credito sul prezzo degli immobili, di cui all’art. 2776 c.c., grava sul creditore l’onere di provare che, prima di partecipare alla distribuzione nella quale invoca il privilegio (e non anche prima di aver dispiegato l’azione esecutiva, pure soltanto mediante intervento), è rimasto incapiente nell’esecuzione direttamente proposta ed impossibilitato ad intervenire nelle precedenti esecuzioni (ad esempio, perché il suo credito non era ancora certo, liquido ed esigibile), ovvero che il suo intervento era (o sarebbe) stato superfluo per l’insufficienza del patrimonio mobiliare del debitore a soddisfare il suo credito, anche se privilegiato.  Cass. civ., sez. , III, , 27 febbraio 2019, n. 5724

L’art. 2776 c.c., ammettendo la collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili dei crediti assistiti da privilegio mobiliare, non apporta alcuna modifica all’ordine per essi stabilito dalla legge – salva la deroga espressa introdotta dall’art. 10 L. 29 luglio 1975, n. 426, nel secondo comma del nuovo testo dell’articolo predetto – in quanto i crediti assistiti da privilegio mobiliare generale non possono essere soddisfatti con modalità diverse a seconda se essi operino in via principale, ovvero vengano collocati in via sussidiaria sul prezzo degli immobili.  Cass. civ., , sez. I, , 13 aprile 1981, n. 2182

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