Art. 2773 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

ARTICOLO ABROGATO Crediti dei comuni e delle province per tributi

Articolo 2773 - codice civile

[I crediti dei comuni e delle province per i tributi previsti dalla legge per la finanza locale hanno privilegio sopra gli immobili ai quali i tributi stessi si riferiscono.
Il privilegio non è opponibile ai terzi che hanno acquistato anteriormente diritti sugli immobili.] (1)

Articolo 2773 - Codice Civile

[I crediti dei comuni e delle province per i tributi previsti dalla legge per la finanza locale hanno privilegio sopra gli immobili ai quali i tributi stessi si riferiscono.
Il privilegio non è opponibile ai terzi che hanno acquistato anteriormente diritti sugli immobili.] (1)

Note

(1) Articolo abrogato dall’art. 9 della L. 29 luglio 1975, n. 426, modificazioni al codice civile e alla L. 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi.

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