Al creditore istante per la dichiarazione di fallimento del suo debitore va riconosciuto il privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c. nonchè 95 c.p.c. (privilegio per spese di giustizia) con riferimento alle spese all’uopo sostenute, atteso il sostanziale parallelismo tra creditore procedente nella procedura esecutiva singolare e creditore istante nella procedura concorsuale. Cass. civ., sez. , I, , 23 dicembre 2016, n. 26949
Il privilegio di cui all’art. 2770 c.c., essendo questa norma di stretta interpretazione, spetta soltanto in relazione alle spese utili alla conservazione del patrimonio del debitore nell’interesse di tutti i creditori, non anche per quelle sostenute dal creditore per il riconoscimento, in sede di giudizio di merito, della fondatezza del proprio diritto. Cass. civ., sez. , III, , 19 dicembre 2016, n. 26101
Il riconoscimento del privilegio ipotecario quanto alle spese incontrate dal ricorrente che, per liberare dall’ipoteca l’immobile a lui assegnato nel corso di una procedura esecutiva, abbia pagato il debito verso la banca, già creditrice ipotecaria procedente e dunque a questa surrogandosi, in caso di successiva sottoposizione del debitore alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, esige che l’originaria iscrizione del credito, che ai sensi dell’art. 2855 c.c. fa collocare nel medesimo grado le spese dell’atto di costituzione dell’ipoteca, quelle dell’iscrizione e rinnovazione e quelle ordinarie per l’intervento nel processo esecutivo, si estenda con patto espresso, come voluto dalla norma, alle maggiori spese giudiziali; ne consegue che, non riferendosi il citato elenco alle spese per la liberazione dell’immobile ed a quelle di surrogazione, esse vanno ammesse al passivo solo in via chirografaria. Cass. civ., sez. , I, , 23 febbraio 2012, n. 2761