Art. 2766 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

ARTICOLO ABROGATO Crediti degli istituti di credito agrario

Articolo 2766 - codice civile

[Gli istituti che esercitano il credito agrario hanno privilegio (2778) sui frutti del fondo (820) per i mutui concessi per la conduzione dell’azienda agraria e per l’utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti (2778).
Per i mutui concessi per acquisto di bestiame, di macchine e di attrezzi agricoli essi hanno eguale privilegio sulle cose acquistate con il danaro preso a mutuo (2778).
A garanzia dei crediti indicati dai commi precedenti, nonché dei mutui per opere di miglioramento del fondo può essere inoltre costituito un privilegio sui frutti del fondo e sopra tutto ciò che serve a coltivare o a fornire il fondo stesso, limitatamente alla parte di valore che eccede l’ammontare dei crediti assistiti dal privilegio indicato dai due commi anzidetti (2778).
I privilegi previsti da questo articolo sono regolati dalle leggi speciali.] (1)

Articolo 2766 - Codice Civile

[Gli istituti che esercitano il credito agrario hanno privilegio (2778) sui frutti del fondo (820) per i mutui concessi per la conduzione dell’azienda agraria e per l’utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti (2778).
Per i mutui concessi per acquisto di bestiame, di macchine e di attrezzi agricoli essi hanno eguale privilegio sulle cose acquistate con il danaro preso a mutuo (2778).
A garanzia dei crediti indicati dai commi precedenti, nonché dei mutui per opere di miglioramento del fondo può essere inoltre costituito un privilegio sui frutti del fondo e sopra tutto ciò che serve a coltivare o a fornire il fondo stesso, limitatamente alla parte di valore che eccede l’ammontare dei crediti assistiti dal privilegio indicato dai due commi anzidetti (2778).
I privilegi previsti da questo articolo sono regolati dalle leggi speciali.] (1)

Note

(1) Articolo abrogato dall’art. 161 del D.L.vo 1° settembre 1993, n. 385.

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