Art. 2764 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Crediti del locatore di immobili

Articolo 2764 - codice civile

Il credito delle pigioni e dei fitti degli immobili (1571 ss., 1615 ss.) ha privilegio (2778) sui frutti (820) dell’anno e su quelli raccolti anteriormente, nonché sopra tutto ciò che serve a fornire l’immobile o a coltivare il fondo locato.
Il privilegio sussiste per il credito dell’anno in corso, dell’antecedente e dei successivi, se la locazione ha data certa (2704), e, in caso diverso, per quello dell’anno in corso e del susseguente.
Lo stesso privilegio ha il credito dipendente da mancate riparazioni le quali siano a carico del conduttore (1576, 1609, 1621), il credito per i danni arrecati all’immobile locato, per la mancata restituzione delle scorte (1640) e ogni altro credito dipendente da inadempimento del contratto (80 l. fall.).
Il privilegio sui frutti sussiste finché si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze. Esso si può far valere anche nei confronti del subconduttore (1595, 2769).
Il privilegio sulle cose che servono a fornire l’immobile locato o alla coltivazione del fondo sussiste pure se le cose appartengono al subconduttore, nei limiti in cui il locatore ha azione contro il medesimo (1595, 2765).
Il privilegio sulle cose che servono a fornire l’immobile locato ha luogo altresì nei confronti dei terzi, finché le cose si trovano nell’immobile, salvo che si provi che il locatore conoscesse il diritto del terzo al tempo in cui sono state introdotte (1153, 1519, 2747; 621, 622 c.p.c.).
Qualora le cose che servono a fornire la casa o il fondo locato ovvero a coltivare il medesimo vengano asportate dall’immobile senza il consenso del locatore, questi conserva su di esse il privilegio, purché ne domandi il sequestro, nei modi stabiliti dal codice di procedura civile per il sequestro conservativo (671 ss. c.p.c.), entro il termine di trenta giorni dall’asportazione, se si tratta di mobili che servono a fornire o a coltivare il fondo rustico, e di quindici giorni, se si tratta di mobili che servono a fornire la casa (2769). Restano salvi in ogni caso i diritti acquistati dopo l’asportazione dai terzi che ignoravano l’esistenza del privilegio (1153, 1519, 2755, 2778; 80 l. fall.).

Articolo 2764 - Codice Civile

Il credito delle pigioni e dei fitti degli immobili (1571 ss., 1615 ss.) ha privilegio (2778) sui frutti (820) dell’anno e su quelli raccolti anteriormente, nonché sopra tutto ciò che serve a fornire l’immobile o a coltivare il fondo locato.
Il privilegio sussiste per il credito dell’anno in corso, dell’antecedente e dei successivi, se la locazione ha data certa (2704), e, in caso diverso, per quello dell’anno in corso e del susseguente.
Lo stesso privilegio ha il credito dipendente da mancate riparazioni le quali siano a carico del conduttore (1576, 1609, 1621), il credito per i danni arrecati all’immobile locato, per la mancata restituzione delle scorte (1640) e ogni altro credito dipendente da inadempimento del contratto (80 l. fall.).
Il privilegio sui frutti sussiste finché si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze. Esso si può far valere anche nei confronti del subconduttore (1595, 2769).
Il privilegio sulle cose che servono a fornire l’immobile locato o alla coltivazione del fondo sussiste pure se le cose appartengono al subconduttore, nei limiti in cui il locatore ha azione contro il medesimo (1595, 2765).
Il privilegio sulle cose che servono a fornire l’immobile locato ha luogo altresì nei confronti dei terzi, finché le cose si trovano nell’immobile, salvo che si provi che il locatore conoscesse il diritto del terzo al tempo in cui sono state introdotte (1153, 1519, 2747; 621, 622 c.p.c.).
Qualora le cose che servono a fornire la casa o il fondo locato ovvero a coltivare il medesimo vengano asportate dall’immobile senza il consenso del locatore, questi conserva su di esse il privilegio, purché ne domandi il sequestro, nei modi stabiliti dal codice di procedura civile per il sequestro conservativo (671 ss. c.p.c.), entro il termine di trenta giorni dall’asportazione, se si tratta di mobili che servono a fornire o a coltivare il fondo rustico, e di quindici giorni, se si tratta di mobili che servono a fornire la casa (2769). Restano salvi in ogni caso i diritti acquistati dopo l’asportazione dai terzi che ignoravano l’esistenza del privilegio (1153, 1519, 2755, 2778; 80 l. fall.).

Massime

In tema di ammissione al passivo fallimentare di crediti assistiti da privilegio, ai sensi dell’art. 2764 c.c., nella specie esercitato dal locatore nei confronti di beni vincolati all’uso del bene locato, la mancata indicazione di tali beni da parte del creditore è priva di rilievo, atteso che l’eventuale mancanza dei beni oggetto di privilegio speciale rileva unicamente nella fase attuativa, come impedimento di fatto all’esercizio del privilegio stesso, sicché la verifica della loro esistenza non è questione da risolvere in fase di accertamento del passivo, ma, attenendo all’ambito dell’accertamento dei limiti di esercitabilità della prelazione, è demandata alla fase del riparto.  Cass. civ., sez. , I, , 21 giugno 2012, n. 10387

L’esistenza del privilegio speciale, previsto dall’art. 2764 c.c. a favore del locatore sulle cose che servono a fornire l’immobile, è collegata ad un rapporto di funzionalità e di inerenza economica fra tali cose e l’immobile locato e, cioè, ad un vincolo di destinazione obiettiva delle cose stesse alle finalità economico – sociali (ed anche di comodo) dell’uso per il quale l’immobile è stato preso in locazione. Pertanto, nel caso di immobile destinato ad uso di commercio, il suddetto privilegio si estende anche alle merci destinate alla vendita, che costituiscono parte del complesso aziendale e che si trovano nello stesso immobile nel momento in cui il privilegio è fatto valere. Il locatore perde il privilegio speciale attribuitogli dall’art. 2764 primo comma c.c. sulle cose che servono a fornire l’immobile locato soltanto quando consenta l’asportazione di esse, rinunziando in modo espresso o tacito alla causa di prelazione. Tale situazione non si verifica e, pertanto, il privilegio persiste, nel caso in cui le cose, destinate all’uso ed al godimento dell’immobile, siano per essere asportate per effetto della procedura di sfratto promossa dal locatore, il quale, pertanto, può fare legittimamente ricorso, a tutela del privilegio, al sequestro conservativo previsto dall’ultimo comma della citata disposizione.  Cass. civ., , sez. III, , 26 luglio 1974, n. 2257

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