Art. 2760 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Crediti dell'albergatore

Articolo 2760 - codice civile

I crediti dell’albergatore per mercedi e somministrazioni verso le persone albergate (2954) hanno privilegio (2778) sulle cose da queste portate nell’albergo e nelle dipendenze e che continuano a trovarvisi (1783, 1784, 1786).
Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi (2747) che hanno diritto sulle cose stesse, a meno che l’albergatore fosse a conoscenza di tali diritti al tempo in cui le cose sono state portate nell’albergo (2778).

Articolo 2760 - Codice Civile

I crediti dell’albergatore per mercedi e somministrazioni verso le persone albergate (2954) hanno privilegio (2778) sulle cose da queste portate nell’albergo e nelle dipendenze e che continuano a trovarvisi (1783, 1784, 1786).
Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi (2747) che hanno diritto sulle cose stesse, a meno che l’albergatore fosse a conoscenza di tali diritti al tempo in cui le cose sono state portate nell’albergo (2778).

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