Art. 2758 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Crediti per tributi indiretti

Articolo 2758 - codice civile

I crediti dello Stato per i tributi indiretti hanno privilegio sui mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni indicati dalle leggi relative, con l’effetto da esse stabilito (2778). Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalle norme relative all’imposta sul valore aggiunto, sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio. Il privilegio, per quanto riguarda l’imposta di successione, non ha effetto in pregiudizio dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede (512 ss.).

Articolo 2758 - Codice Civile

I crediti dello Stato per i tributi indiretti hanno privilegio sui mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni indicati dalle leggi relative, con l’effetto da esse stabilito (2778). Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalle norme relative all’imposta sul valore aggiunto, sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio. Il privilegio, per quanto riguarda l’imposta di successione, non ha effetto in pregiudizio dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede (512 ss.).

Massime

Ai fini del riconoscimento del privilegio speciale ex art. 2758, secondo comma, cod. civ. del credito insinuato al passivo fallimentare da un professionista per l’attività professionale compiuta (nella specie, stragiudiziale) è necessaria la sussistenza del bene oggetto della prelazione al momento della verifica del credito o, quanto meno, la sua individuabilità, cosicché non possa escludersi la successiva acquisizione all’attivo fallimentare; nel caso in cui, invece, il credito nasca “ab origine” senza un possibile oggetto sul quale far valere il privilegio, esso va considerato alla stregua di un chirografario, mancando il possibile valore sul quale la causa di prelazione possa trovare collocazione. Costituisce onere del creditore, da adempiersi in sede di domanda di ammissione al passivo, quello di indicare non solo il titolo del privilegio speciale richiesto, ma anche il bene costituente l’oggetto specifico del diritto di prelazione.  Cass. civ., sez. , I, , 28 marzo 2014, n. 7414

Il privilegio speciale per il credito di rivalsa IVA spetta sul bene (nella specie, prodotti petroliferi) che ha formato oggetto della cessione o al quale si riferisce il servizio, senza che rilevi che esso sia fungibile, ove permanga nella sua individualità – la cui prova incombe sul cedente – perché non consumato o confuso con altri beni omologhi.  Cass. civ., sez. , I, , 10 aprile 2013, n. 8683

Il credito di rivalsa IVA di un professionista che, eseguite prestazioni a favore di imprenditore poi dichiarato fallito ed ammesso per il relativo capitale allo stato passivo in via privilegiata, emetta la fattura per il relativo compenso in costanza di fallimento (nella specie, a seguito del pagamento ricevuto in esecuzione di un riparto parziale), non è qualificabile come credito di massa, da soddisfare in prededuzione ai sensi dell’art. 111, primo comma, legge fall. (applicabile nel testo “ratione temporis”), in quanto la disposizione dell’art. 6 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo, non pone una regola generale rilevante in ogni campo del diritto, ma individua solo il momento in cui l’operazione è assoggettabile ad imposta e può essere emessa fattura (in alternativa al momento di prestazione del servizio), cosicché, in particolare, dal punto di vista civilistico la prestazione professionale conclusasi prima della dichiarazione di fallimento resta l’evento generatore anche del credito di rivalsa IVA, autonomo rispetto al credito per la prestazione, ma ad esso soggettivamente e funzionalmente connesso. Il medesimo credito di rivalsa, non essendo sorto verso la gestione fallimentare, come spesa o credito dell’amministrazione o dall’esercizio provvisorio, può giovarsi del solo privilegio speciale di cui all’art. 2758, secondo comma, c.c., nel caso in cui sussistano beni – che il creditore ha l’onere di indicare in sede di domanda di ammissione al passivo – su cui esercitare la causa di prelazione. Nel caso, poi, in cui detto credito non trovi utile collocazione in sede di riparto, nemmeno è configurabile una fattispecie di indebito arricchimento, ai sensi dell’art. 2041 c.c., in relazione al vantaggio conseguibile dal fallimento mediante la detrazione dell’IVA di cui alla fattura, poiché tale situazione è conseguenza del sistema di contabilizzazione dell’imposta e non di un’anomalia distorsiva del sistema concorsuale.  Cass. civ., sez. , I, , 11 aprile 2011, n. 8222

Il credito dell’Amministrazione doganale derivante dall’indebita corresponsione di un prefinanziamento collegato ad esportazioni per le quali siano state richieste sovvenzioni (cosiddette restituzioni all’esportazione) a carico del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOGA), non è assistito dal privilegio speciale dell’art. 2758 c.c. per i crediti per tributi indiretti, giacchè il credito di restituzione dell’amministrazione doganale non ha natura tributaria (derivando, appunto, da un indebito finanziamento), nè può ritenersi equiparato dalla legge ad un credito tributario, tale equiparazione non essendo prevista, in particolare, dal testo unico delle disposizioni in materia doganale (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).  Cass. civ., , sez. I, , 27 agosto 2004, n. 17120

Ai crediti per le somme dovute dall’armatore alla Telemar – società concessionaria dello Stato per la gestione degli impianti di manutenzione e l’esercizio delle stazioni radio a bordo delle navi – va riconosciuto il privilegio di cui all’art. 2758 c.c. (in relazione al precedente art. 1203, n. 6, stesso codice) nei limiti della sola quota del debito dell’armatore qualificabile come tassa (senza che, in contrario, rilevino le disposizioni in tema di cause di estinzione di cui agli artt. 558 e 559 c.n.), e non anche in relazione alla parte di debito relativo alle spese di impianto, noleggio delle attrezzature, manutenzione ed esercizio del servizio di bordo. (Omissis).  Cass. civ., , sez. I, , 22 maggio 1998

Gli interessi prodotti dai crediti dello stato per imposta (nella specie di registro), maturati sia prima sia dopo l’instaurarsi della procedura concorsuale a carico del debitore fallito, non sono garantiti dal privilegio che tutela il credito per capitale.  Cass. civ., , sez. I, , 22 gennaio 1997, n. 670

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