I crediti per le somministrazioni di sementi, di materie fertilizzanti e antiparassitarie e di acqua per irrigazione, come pure i crediti per lavori di coltivazione e di raccolta dell’annata agricola (821) hanno privilegio sui frutti (820), alla cui produzione abbiano concorso (2778).
Il privilegio si può esercitare finché i frutti si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze. Si applica la disposizione del secondo comma dell’articolo 2756 (2747).