Art. 2757 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Crediti per somministrazioni e lavori occorrenti per la produzione agricola

Articolo 2757 - codice civile

I crediti per le somministrazioni di sementi, di materie fertilizzanti e antiparassitarie e di acqua per irrigazione, come pure i crediti per lavori di coltivazione e di raccolta dell’annata agricola (821) hanno privilegio sui frutti (820), alla cui produzione abbiano concorso (2778).
Il privilegio si può esercitare finché i frutti si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze. Si applica la disposizione del secondo comma dell’articolo 2756 (2747).

Articolo 2757 - Codice Civile

I crediti per le somministrazioni di sementi, di materie fertilizzanti e antiparassitarie e di acqua per irrigazione, come pure i crediti per lavori di coltivazione e di raccolta dell’annata agricola (821) hanno privilegio sui frutti (820), alla cui produzione abbiano concorso (2778).
Il privilegio si può esercitare finché i frutti si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze. Si applica la disposizione del secondo comma dell’articolo 2756 (2747).

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