Art. 2755 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Spese per atti conservativi o di espropriazione

Articolo 2755 - codice civile

I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi (2905; 671 c.p.c.) o per espropriazione di beni mobili (2910; 513 c.p.c.; 6 l. fall.) nell’interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi (2777).

Articolo 2755 - Codice Civile

I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi (2905; 671 c.p.c.) o per espropriazione di beni mobili (2910; 513 c.p.c.; 6 l. fall.) nell’interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi (2777).

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