Al contributo dovuto al Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 31 della L. n. 41 del 1986 (cd. Tassa sulla salute), successivamente abrogato, deve essere riconosciuta natura tributaria, ragione per cui deve negarsi l’ammissione, in via privilegiata, al passivo fallimentare dell’importo corrispondente ai sensi dell’art. 2754 c.c. trattandosi di norma applicabile esclusivamente a crediti contributivi e previdenziali. Cass. civ., sez. , lav., , 22 settembre 2010, n. 20006
Il privilegio generale sui mobili del datore di lavoro previsto dall’art. 2754 c.c. e dall’art. 2778, n. 8 c.c., alla stregua di un’interpretazione estensiva, deve intendersi riferito – in relazione alla disciplina dettata dagli artt. 1 e 38 della L. 22 luglio 1966, n. 613, non modificata dall’art. 66 della L. 30 aprile 1969, n. 153 e dall’art. 16 della L. 29 luglio 1975, n. 426 – anche ai crediti dell’Istituto previdenziale per contributi e accessori dovuti da imprenditori artigiani o commercianti che non abbiano regolarizzato la propria posizione contributiva. Cass. civ., , sez. lav., , 5 marzo 1991, n. 2271