Art. 2751 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Crediti per spese funebri, d'infermità, alimenti

Articolo 2751 - codice civile

Hanno privilegio generale sui mobili (2746, 2769), nell’ordine che segue, i crediti riguardanti (2776):
1) le spese funebri necessarie secondo gli usi (2778);
2) le spese d’infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore (2778);
3) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessità, fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;
4) i crediti di alimenti (433) per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge.

Articolo 2751 - Codice Civile

Hanno privilegio generale sui mobili (2746, 2769), nell’ordine che segue, i crediti riguardanti (2776):
1) le spese funebri necessarie secondo gli usi (2778);
2) le spese d’infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore (2778);
3) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessità, fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;
4) i crediti di alimenti (433) per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge.

Massime

L’indicazione del grado di uno dei privilegi generali sui beni mobili, di cui agli artt. 2751 ss. c.c., non fa parte del petitum della domanda diretta al riconoscimento del relativo credito, essendo l’ordine dei privilegi sottratto all’iniziativa del creditore perché tassativamente stabilito dalla legge in correlazione alla causa del credito. Ne deriva che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare, in relazione agli stessi fatti, è ammessa anche in grado d’appello una diversa qualificazione del credito, ancorché vi si ricolleghi una collocazione in via privilegiata diversa da quella indicata nella domanda di ammissione al passivo.  Cass. civ., , sez. I, , 15 giugno 1988, n. 4082

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