Art. 2751 bis – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane

Articolo 2751 bis - codice civile

Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti (2776, 2777):
1) (1) le retribuzioni (2099, 2108 ss.) dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato (2094) e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro (2118, 2120 ss.), nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori (2114 ss.) ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile (2118, 2777) (2);
2) le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto, (3) e di ogni altro prestatore d’opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione (2233, 2777) (4);
3) le provvigioni (1748) derivanti dal rapporto di agenzia (1742 ss.) dovute per l’ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo (1751, 2777);
4) i crediti del coltivatore diretto (1647), sia proprietario che affittuario, mezzadro (2141 ss.), colono (2164), soccidario (2170 ss.) o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall’art. 2765 (2777);
5) i crediti dell’impresa artigiana (2083), definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonchè delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro (2511 ss.) per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti (2777) (5) (6);
5 bis) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti (7).
5 ter) i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici (8).

Articolo 2751 bis - Codice Civile

Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti (2776, 2777):
1) (1) le retribuzioni (2099, 2108 ss.) dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato (2094) e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro (2118, 2120 ss.), nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori (2114 ss.) ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile (2118, 2777) (2);
2) le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto, (3) e di ogni altro prestatore d’opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione (2233, 2777) (4);
3) le provvigioni (1748) derivanti dal rapporto di agenzia (1742 ss.) dovute per l’ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo (1751, 2777);
4) i crediti del coltivatore diretto (1647), sia proprietario che affittuario, mezzadro (2141 ss.), colono (2164), soccidario (2170 ss.) o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall’art. 2765 (2777);
5) i crediti dell’impresa artigiana (2083), definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonchè delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro (2511 ss.) per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti (2777) (5) (6);
5 bis) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti (7).
5 ter) i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici (8).

Note

(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 326 del 17 novembre 1983, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo numero nella parte in cui non munisce del privilegio generale istituito dall’art. 2 della legge n. 426/1975 il credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti ad infortunio sul lavoro, del quale sia responsabile il datore di lavoro, se e nei limiti in cui il creditore non sia soddisfatto della percezione delle indennità previdenziali e assistenziali obbligatorie dovute al lavoratore subordinato in dipendenza dello stesso infortunio.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza n. 220 del 29 maggio 2002, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo numero nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del lavoro subordinato per danni conseguenti a malattia professionale, della quale sia responsabile il datore di lavoro.
(3) Le parole: «, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto,» sono state inserite dall’art. 1, comma 474, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.
(4) La Corte costituzionale, con sentenza n. 1 del 29 gennaio 1998, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo numero limitatamente alla parola: «intellettuale».
(5) Questo numero è stato così sostituito dall’art. 36, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella L. 4 aprile 2012, n. 35.
(6) A norma dell’art. 82, comma 3 bis, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 98, al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, in relazione alla loro finalità mutualistica, il privilegio di cui a questo numero spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, è riconosciuto qualora le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.
(7) Numero aggiunto dall’art. 18 della L. 31 gennaio 1992, n. 59.
(8) Questo numero è stato aggiunto dall’art. 117, comma 2, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

Massime

In tema di ammissione allo stato passivo fallimentare, la causa del privilegio previsto dall’art. 2751 bis c.c., n.1, va individuata nella natura retributiva delle somme oggetto della relativa domanda, che va riconosciuta agli accantonamenti destinati al pagamento di ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali che il datore di lavoro ha l’obbligo di versare alla Cassa Edile, diversamente dai contributi dovuti dal datore di lavoro e dai lavoratori alla Cassa medesima, che sono finalizzati a dotare la Cassa di previdenza delle disponibilità economiche necessarie per il conseguimento dei propri fini istituzionali e ai quali non può dunque riconoscersi natura retributiva.  Cass. civ., sez. , I, , 25 agosto 2017, n. 20390

Il lavoratore non può chiedere al datore di lavoro il pagamento in proprio favore dei contributi non versati, salvo che per la quota a suo carico, la quale, infatti, a titolo di sanzione, grava definitivamente sul datore di lavoro inadempiente quale componente della relativa obbligazione retributiva. Ne consegue che, in caso di fallimento del datore di lavoro, il lavoratore dev’essere ammesso al passivo, per le retribuzioni non corrisposte, con collocazione privilegiata a norma dell’art. 2751 bis, n. 1, c.c., al netto della quota contributiva gravante sul datore e al lordo di quella gravante sul lavoratore medesimo.  Cass. civ., sez. , I, , 17 novembre 2016, n. 23426

La disposizione di cui all’art. 2751 bis c.c., relativa al privilegio generale sui mobili di crediti retributivi, deve essere interpretata nel senso della non riferibilità ai crediti vantati dagli eredi “iure proprio” – come quello al risarcimento del danno morale e alla vita di relazione patito in seguito alla morte di un congiunto prestatore di lavoro – senza che ciò generi un dubbio di legittimità costituzionale, essendo la “ratio” della norma quella di riconoscere una collocazione privilegiata a determinati crediti, in quanto derivanti dalla prestazione di attività lavorativa svolta in forma subordinata o autonoma e, perciò, destinati a soddisfare le esigenze di sostentamento del lavoratore, mentre l’assimilazione al medesimo, quanto ai privilegi, dei suoi eredi comporterebbe una ingiustificata equiparazione di situazioni diverse, in contrasto con il principio di uguaglianza.  Cass. civ., sez. , I, , 10 novembre 2011, n. 23491

Ha privilegio generale sui mobili, ai sensi del n. 1 dell’art. 2751 bis c.c., in relazione all’art. 2749 c.c., e può essere fatto valere con tale prelazione nel fallimento, a mente dell’art. 54 R.D. n. 267 del 1942, il credito per spese, competenze e onorari attribuiti al difensore distrattario in esito al giudizio di esecuzione forzata incolto per il soddisfacimento di credito di lavoro subordinato riconosciuto da sentenza irrevocabile nei confronti del soggetto in seguito fallito.  Cass. civ., , sez. I, , 10 novembre 2006, n. 24052

Il privilegio generale sui mobili, previsto dall’art. 2751 bis c.c. per le prestazioni di lavoro, subordinato può essere utilmente invocato dai soci lavoratori che siano anche dipendenti della cooperativa, alla stregua dell’art. 5, primo comma, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante norma di interpretazione autentica delle disposizioni nel medesimo comma richiamate, che estende ai soci lavoratori di cooperative di lavoro, nei limiti del trattamento economico di cui all’art. 3, primo e secondo comma, lettera a), della citata legge, il privilegio generale sui mobili. Infatti l’art. 1, terzo comma, della medesima legge, dopo aver previsto, per il socio lavoratore di cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, (ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale), con cui contribuisca al raggiungimento degli scopi sociali, dispone, nella seconda parte, che dall’instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro derivano «i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici» rispettivamente previsti dalla medesima legge e, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.  Cass. civ., , sez. lav., , 19 gennaio 2005, n. 994

In caso di corresponsione da parte del fondo di garanzia gestito dall’Inps, ai lavoratori già dipendenti di società fallita, del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell’art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, la surrogazione di diritto del fondo al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio di cui all’art. 2751 bis c.c. comporta che il credito del fondo e gli eventuali crediti di natura retributiva dei lavoratori già dipendenti dell’impresa fallita siano collocati nella medesima posizione e nello stesso grado di privilegio – in forza del coordinato disposto degli artt. 2751 bis cit., 1203 c.c. e 2 legge n. 297 del 1982 – nel passivo del fallimento del datore di lavoro, essendo previsti nel n. 1 dell’art. 2751 bis, senza alcuna graduazione o ordine di precedenza, sia i crediti per le retribuzioni dovute sia quelli relativi ad indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro. (Omissis).  Cass. civ., , sez. I, , 29 agosto 1996, n. 7933

Il privilegio di cui all’art. 2751 bis, n. 1, c.c., si applica ai soli casi di crediti concernenti retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai lavoratori subordinati; la norma suddetta, non suscettibile di interpretazione estensiva, non può applicarsi pertanto ai crediti derivanti da un rapporto di lavoro para-subordinato atteso che tale rapporto, al quale fa riferimento l’art. 409, n. 3, c.p.c., pur essendo accomunato al rapporto di lavoro subordinato per quanto attiene alla disciplina processuale delle relative controversie, rimane tuttavia da questo distinto in relazione alla sussistenza di molteplici, profonde ed incisive differenziazioni, le quali non consentono l’indiscriminata estensione al primo di ogni forma di tutela specificamente prevista per il secondo.  Cass. civ., , sez. lav., , 21 marzo 1996, n. 2420

Il credito di un’associazione di categoria nei confronti del datore di lavoro, in relazione ai contributi sindacali che il dipendente abbia deciso di versare, con ritenuta sul salario, secondo la previsione dell’art. 26 secondo comma della L. 20 maggio 1970, n. 300 e mediante la «delega» all’uopo contemplata dai contratti collettivi, non gode del privilegio generale accordato a quest’ultimo dall’art. 2751 bis n. 1 c.c., trattandosi di un diritto autonomo, che discende ex lege dal suddetto atto negoziale del lavoratore (atto non qualificabile né come cessione di credito, in considerazione della sua unilateralità e revocabilità, né come delegatio solvendi, in considerazione del suo carattere vincolante per il datore di lavoro), senza che ciò comporti violazione dell’art. 3 della Costituzione.  Cass. civ., , sez. I, , 9 settembre 1992, n. 10318

In tema di insinuazione al passivo, deve essere riconosciuta la natura privilegiata del credito ex art. 2751 bis n.2 c.c. nel caso di convenzione stipulata da ASL con autorizzazione per i propri dipendenti allo svolgimento di attività didattica retribuita in orario non lavorativo in favore di un soggetto privato (nella specie, ente di formazione di un’organizzazione sindacale successivamente sottoposto ad amministrazione straordinaria), poiché tali attività sono da ritenere prestazione di opera professionale, sebbene il credito sia fatto valere da un soggetto diverso dal prestatore, sempre che ricorra la prova della riferibilità del credito alla prestazione svolta personalmente dal professionista dipendente della ASL.  Cass. civ., sez. , I, , 9 ottobre 2017, n. 23584

La domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l’esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale da cui quel credito è derivato, e, dunque, l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., salvo che l’istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall’associazione.  Cass. civ., sez. , I, , 31 marzo 2016, n. 6285

Il credito costituito dal compenso in favore dell’amministratore di società, anche se di nomina giudiziaria, non è assistito dal privilegio generale di cui all’art. 2751 bis, n. 2, cod. civ., atteso che egli non fornisce una prestazione d’opera intellettuale, né il contratto tipico che lo lega alla società è assimilabile al contratto d’opera, di cui agli artt. 2222 e ss. cod. civ. non presentando gli elementi del perseguimento di un risultato, con la conseguente sopportazione del rischio, mentre l’”opus” (e cioè l’amministrazione) che egli si impegna a fornire non è, a differenza di quello del prestatore d’opera, determinato dai contraenti preventivamente, né è determinabile aprioristicamente, identificandosi con la stessa attività d’impresa.  Cass. civ., sez. , I, , 27 febbraio 2014, n. 4769

In tema di privilegio generale sui beni mobili dovuto sui compensi per le prestazioni professionali rese dall’avvocato, in caso di plurimi incarichi svolti dal professionista il termine temporale degli “ultimi due anni di prestazione” previsto dall’art. 2751 bis, n. 2, cod. civ., va riferito al complessivo rapporto professionale, sicché restano fuori dal privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto.  Cass. civ., sez. , VI-I, , 28 gennaio 2014, n. 1740

In tema di privilegio generale sui beni mobili, dovuto sui compensi per le prestazioni professionali rese dall’avvocato, il limite temporale stabilito dall’art. 2751 bis, n. 2, c.c. – che riconosce detto privilegio ai crediti sulle retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d’opera intellettuale per gli ultimi due anni di prestazione – va inteso nel senso che, mentre per gli onorari si tiene conto del momento in cui la prestazione professionale, unitariamente considerata, è stata portata a termine, sebbene alcune attività siano state svolte in epoca anteriore al biennio, purché risultino tra loro collegate, in quanto espressione del medesimo incarico, per i diritti, che maturano con il compimento delle singole prestazioni, la liquidazione va fatta in base alla tariffa vigente a quel momento, poiché per essi deve tenersi conto soltanto di quelle poste in essere nel periodo in questione. Cass. civ., sez. , I, , 13 maggio 2011, n. 10658

Ai compensi dovuti ad un avvocato per lo svolgimento della sua attività professionale in materia giudiziale civile è applicabile il privilegio generale sui mobili a norma dell’art. 2751 bis, n. 2, c.c. con riferimento alle voci qualificabili quali “diritti” ed “onorari”, ma con esclusione delle spese anticipate dal professionista, dato che il relativo credito non è riconducibile alla nozione di “retribuzione dei professionisti” di cui alla disposizione citata e, quindi, è sfornito di qualsiasi privilegio.  Cass. civ., sez. , I, , 24 marzo 2011, n. 6849

Il privilegio generale sui beni mobili del debitore, previsto dall’art. 2751 bis c.c. per le retribuzioni dei professionisti, trova applicazione anche nel caso in cui il creditore sia inserito in un’associazione professionale, costituita con altri professionisti per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività, a condizione che il rapporto di prestazione d’opera si instauri tra il singolo professionista ed il cliente, soltanto in tal caso potendosi ritenere che il credito abbia per oggetto prevalente la remunerazione di un’attività lavorativa, ancorché comprensiva delle spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento. (omissis).  Cass. civ., , sez. I, , 22 ottobre 2009, n. 22439

L’art. 2751 bis, n. 2, c.c. (a norma del quale hanno privilegio sui mobili i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d’opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni della prestazione) va interpretato nel senso che le prestazioni del professionista vanno valutate unitariamente, con riferimento al momento in cui sono richiesti o devono essere determinati gli onorari, ancorché si riferiscano ad attività svolte oltre il biennio).  Cass. civ., sez. , I, , 27 febbraio 2001, n. 2838

L’art. 2751 bis n. 2 c.c., introdotto dall’art. 2 della legge 29 luglio 1975, n. 426, in base al quale le retribuzioni del professionista e di ogni altro prestatore d’opera intellettuale, dovute per gli «ultimi due anni di prestazione», sono assistite da privilegio generale sui mobili, comporta, in caso di fallimento del debitore, che il privilegio medesimo è invocabile per tutti i crediti inerenti all’ultimo biennio dell’attività professionale, ancorché anteriori al biennio precedente l’apertura della procedura concorsuale (a differenza del privilegio prima contemplato dall’art. 2751 n. 5 c.c., da intendersi limitato all’anno antecedente la dichiarazione di fallimento).  Cass. civ., , sez. I, , 2 giugno 2000, n. 7309

Il privilegio generale sui mobili del debitore, previsto dall’art. 2751 bis n. 2 c.c., garantisce solo i compensi professionali spettanti al singolo professionista o prestatore d’opera per il lavoro personale svolto, in forma autonoma, con esclusione di quei compensi che, sia pure in misura minima, contengano remunerazione di capitale; quest’ultima ipotesi necessariamente ricorre nel caso di compensi dovuti a professionisti che esercitino la loro attività lavorativa nella forma della società semplice.  Cass. civ., , sez. I, , 18 aprile 2000 n. 5002

Per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 2751 bis n. 2 c.p.c.disposta dalla sentenza della Corte costituzionale 26 gennaio 1998, n. 1 nella parte in cui limitava il privilegio da esso previsto al prestatore d’opera intellettuale, tale privilegio compete a qualsiasi prestatore d’opera, indipendentemente dalla qualificazione come intellettuale della sua prestazione. (Omissis).  Cass. civ., , sez. I, , 7 settembre 1999, n. 9475

Ai compensi dovuti ai professionisti si applica il privilegio generale sui mobili di cui all’art. 2751 bis, n. 2, c.c., anche nel caso che gli stessi spettino in base a rapporto di collaborazione caratterizzato da prestazione d’opera continuativa, coordinata e prevalentemente personale ai sensi dell’art. 409, n. 3, c.p.c., poiché il privilegio di cui al n. 1 del citato art. 2751 bis (articolo formulato in epoca successiva alla riforma del rito processuale del lavoro) è applicabile, in base alla chiara formulazione della relativa disposizione, solo ai crediti dei prestatori di lavoro subordinato.  Cass. civ., , sez. I, , 8 gennaio 1999, n. 92

L’art. 2751-bis, numero 3), c.c., inserito dall’art. 2 della legge 29 luglio 1975, n. 426, deve essere interpretato, in conformità con l’art. 3 Cost. ed in sintonia con la “ratio” della stessa disposizione codicistica, nel senso che il privilegio dei crediti ivi previsto non assiste quelli per provvigioni spettanti alla società di capitali che eserciti l’attività di agente.  Cass. civ., , Sezioni Unite, , 16 dicembre 2013, n. 27986

In tema di privilegio generale sui mobili per le provvigioni ed indennità derivanti dal rapporto di agenzia, l’art. 2751bis n. 3 c.c. trova applicazione solo nei rapporti tra l’agente ed il preponente; ne consegue che la predetta causa di prelazione non spetta alla cassa di previdenza degli agenti creditrice in proprio verso la impresa di assicurazione, nella specie messa in liquidazione coatta amministrativa, per i contributi, lasciati in deposito presso la seconda ma dovuti da questa alla prima, non realizzando tale credito le fattispecie dell’indennità di fine rapporto prevista dall’art. 1751 c.c., nè le forme sostitutive previste dalla contrattazione collettiva, che presuppongono la cessazione del contratto di agenzia tra preponente ed agente.  Cass. civ., , sez. I, , 12 febbraio 2008, n. 3380

L’insinuazione al passivo del credito della società semplice agricola non è assistita dal privilegio di cui all’art. 2751 bis, n. 4, c.c. che, attesa la natura eccezionale della disciplina dei privilegi, può essere riconosciuto nel solo caso di crediti vantati da persona fisica e in particolare dal coltivatore diretto, la cui qualifica si desume dagli artt. 1647 e 2083 c.c. ed il cui elemento caratterizzante si rinviene nella coltivazione del fondo da parte del titolare, con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia.  Cass. civ., sez. , VI, , 16 maggio 2018, n. 11917

Ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751 bis, n. 4, cod. civ., spettante al coltivatore diretto e non all’imprenditore agricolo come definito dall’art. 2135 cod. civ., nel testo sostituito dall’art. 1 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, la qualifica di “coltivatore diretto” si desume dalla disciplina di cui agli artt. 1647 e 2083 cod. civ., sicchè l’elemento qualificante va rinvenuto nella coltivazione del fondo da parte del titolare con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia, attività con la quale è compatibile quella di allevamento del bestiame solo qualora quest’ultima si presenti in stretto collegamento funzionale con il fondo.  Cass. civ., , sez. III, , 3 aprile 2015, n. 6842

Il privilegio generale sui mobili riconosciuto dall’art. 2751 bis, n. 4, c.c. ai «crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati nell’art. 2765» si riferisce ad un autonomo contratto di compravendita di prodotti agricoli concluso dal coltivatore diretto con un terzo, senza che ricorra un qualche collegamento della vendita con ulteriori contratti. La norma non trova pertanto applicazione alla diversa situazione del conferimento dei prodotti ad una cooperativa, di cui il coltivatore diretto sia socio, atteso che in tal caso il contratto di compravendita si innesta su un rapporto di carattere associativo, che se da un lato lo obbliga al conferimento del prodotto per consentire alla società il perseguimento dei fini istituzionali, dall’altro lo rende partecipe dello scopo dell’impresa collettiva, e corrispondentemente gli attribuisce poteri, diritti – di concorrere alla formazione della volontà della società, di controllo sulla gestione sociale, ad una quota degli utili – e specifici vantaggi, fra i quali quello di poter collocare la propria merce sul mercato a condizioni più vantaggiose. L’eventuale estensione del privilegio in parola al creditore che conferisca i propri prodotti alla cooperativa di cui è socio comporterebbe un’inammissibile soddisfacimento preferenziale dei diritti dei soci sul patrimonio della società di cui gli stessi soci fanno parte, ed una corrispondente compressione dei diritti dei terzi che quel patrimonio è, per definizione, destinato a garantire, sicché non può ritenersi fondata l’eccezione di legittimità costituzionale della disposizione in riferimento al principio di ragionevolezza ed agli artt. 35 e 45 Cost.  Cass. civ., , sez. I, , 3 aprile 2007, n. 8352

In tema di crediti nei confronti di consorzio agrario, derivanti dal conferimento di prodotti agricoli, la mancata riscossione della relativa somma, accompagnata dalla circostanza della corresponsione di interessi sulla stessa da parte del consorzio, non integra di per sè, in assenza della prova di un rapporto di deposito finanziario, distinto da quello di conferimento, una ficta traditio, idonea alla costituzione di un deposito irregolare, o alla novazione del precedente rapporto. Ne consegue che, in detta ipotesi, il credito derivante da detto conferimento non si trasforma in un diverso credito, e, pertanto, continua ad avere privilegio generale sui mobili ex art. 2751 bis, n. 4, c.c.  Cass. civ., , sez. I, , 16 marzo 2000, n. 3031

L’art. 2751 bis, n. 5, c.c., che persegue lo scopo di agevolare le cooperative di produzione e lavoro nella realizzazione dei crediti collegati prevalentemente alla prestazione di un’attività lavorativa diretta da parte dei soci, attribuisce privilegio generale sui mobili a favore non di tutti i crediti delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, ma soltanto di quelli relativi ai corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti.  Cass. civ., sez. , I, , 12 settembre 2018, n. 22210

Il privilegio dell’art. 2751 bis n. 5 c.c., rivolto a tutelare crediti assimilabili a quelli di lavoro in quanto integranti corrispettivi di servizi prestati da imprenditori artigiani o da enti cooperativi di produzione e lavoro, non compete, con riguardo a servizi di trasporto, per crediti insorti in favore di un consorzio di imprenditori il quale non espleti direttamente i servizi medesimi, essendo irrilevante che il consorzio si limiti a ripartire detti servizi con successivi contratti di subtrasporto fra i singoli consorziati, ovvero stipuli tali contratti in rappresentanza dei singoli consorziati, i quali conferiscono mandato in tal senso.  Cass. civ., sez. , I, , 30 novembre 2017, n. 28830

I requisiti essenziali perché una cooperativa di produzione e lavoro sia ammessa, in sede di accertamento del passivo fallimentare, al privilegio previsto dall’art. 2751 bis, n. 5, c.c. sono, per un verso, che il credito risulti pertinente ed effettivamente correlato al lavoro dei soci e, per altro verso, che l’apporto lavorativo di questi ultimi sia prevalente rispetto al lavoro dei dipendenti non soci. Ne consegue che, ai fini del riconoscimento del predetto privilegio, non è possibile il ricorso a parametri diversi da quelli indicati, collegati a canoni funzionali o dimensionali ovvero a comparazioni fra lavoro dei soci e capitale investito.  Cass. civ., sez. , VI, , 2 novembre 2016, n. 22147

In tema di privilegio generale sui mobili, l’art. 2751 bis, primo comma, n. 5, cod. civ., come sostituito dall’art. 36 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, laddove accorda il privilegio ai crediti dell’impresa artigiana “definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti”, non ha natura interpretativa e valore retroattivo, facendo difetto sia l’espressa previsione nel senso dell’interpretazione autentica, sia i presupposti di incertezza applicativa che ne avrebbero giustificato l’adozione, sicché, riguardo al periodo anteriore all’entrata in vigore della novella, resta fermo che l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane ex art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, non spiega alcuna influenza sul riconoscimento del privilegio, dovendosi ricavare la nozione di “impresa artigiana” dai criteri generali di cui all’art. 2083 cod. civ.  Cass. civ., , Sezioni Unite, , 20 marzo 2015, n. 5685

In tema di impresa artigiana, i criteri richiesti dall’art. 2083 cod. civ., ed in genere dal codice civile, valgono per l’identificazione dell’impresa artigiana nei rapporti interprivati, mentre quelli posti dalla legge speciale (legge 8 agosto 1985 n. 443) sono, invece, necessari per fruire delle provvidenza previste dalla legislazione (regionale) di sostegno, sicché l’iscrizione all’albo di un’impresa artigiana, effettuata ai sensi dell’art. 5 della ricordata legge 443 del 1985, non spiega alcuna influenza ai fini dell’applicazione dell’art. 2751 bis, n. 5, cod. civ. – nel testo vigente “ratione temporis”, prima della novella introdotta dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge n. 35 del 2012 – dettato in tema di privilegi, dovendosi, a tal fine, ricavare la relativa nozione alla luce dei criteri fissati, in via generale, dall’art. 2083 cod. civ. Ne consegue che, per accertare la ricorrenza della qualità di piccolo imprenditore, occorre valutare l’attività svolta, il capitale impiegato, l’entità dell’impresa, il numero dei lavoratori, l’entità e la qualità della produzione, i finanziamenti ottenuti e tutti quegli elementi atti a verificare se l’attività venga svolta con la prevalenza del lavoro dell’imprenditore e della propria famiglia, mentre risulta irrilevante il superamento delle soglie di fallibilità, ex art. 1, secondo comma, legge fall., nel testo novellato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, non sussistendo più alcun collegamento tra la condizione di piccolo imprenditore e i presupposti per il fallimento. Cass. civ., , Sezioni Unite, , 20 marzo 2015, n. 5685

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2751 bis, 5, cod. civ., nella parte in cui non prevede l’applicabilità del privilegio, che assiste i crediti dell’impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita di manufatti, anche ai crediti per compensi di appalti d’opera, attesa la mancanza, in tale ultima ipotesi, della sicura prevalenza dell’attività lavorativa rispetto agli altri fattori produttivi dell’impresa, in quanto la considerazione contrattuale della prestazione  lavorativa  nella  sua  globalità  non  consente  di  valutare l’incidenza delle singole componenti, sicché risulta ragionevole la previsione di un trattamento differenziato.  Cass. civ., , sez. I, , 4 marzo 2015, n. 4383

In materia di accertamento del passivo fallimentare, l’onere di dimostrare il possesso dei requisiti normativi che legittimano il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c. grava sul creditore; tale riconoscimento non può essere escluso solo in forza della qualità di imprenditore collettivo del creditore, dato che alla luce della modifica apportata all’art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 dalla legge 20 maggio 1997, n. 133, può ritenersi artigiana anche l’impresa che, nei limiti dimensionali e con gli scopi previsti dalla norma, sia esercitata in forma di s.r.l. unipersonale o di società in accomandita, purché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall’art. 2 di detta legge e non sia unico socio di altra s.r.l.  Cass. civ., sez. , VI, , 22 novembre 2011, n. 24651

Ai fini del riconoscimento del privilegio al credito vantato da impresa artigiana, ai sensi dell’art. 2751 bis, n. 5, c.c., occorre la preminenza del “fattore lavoro” sul capitale investito e la prevalenza del lavoro personale del titolare dell’impresa, che va intesa non solo nel senso quantitativo, ma anche in senso funzionale e qualitativo, in rapporto con le caratteristiche strutturali fondamentali dell’impresa e con la natura del bene prodotto o del servizio reso.  Cass. civ., sez. , I, , 1 settembre 2011, n. 17996

Ai fini dell’applicazione della norma di cui all’art. 2751 bis n. 5 c.c., relativa al privilegio generale mobiliare per crediti riconosciuto alle imprese artigiane, la qualificazione in termini di «attività artigiana» dell’attività imprenditoriale (in mancanza di una definizione del concetto di artigiano contenuta nel codice civile) deve compiersi, con riferimento al periodo di vigenza della legge n. 860 del 1956 (poi abrogata dalla legge quadro n. 443 del 1985), sulla base del disposto degli artt. 1, 2, 3 della legge stessa, costituenti naturale integrazione (e, cioè, specificazione ed ampliamento) della norma di cui all’art. 2083 c.c. tanto sotto il profilo qualitativo (esercizio di attività economica di tipo commerciale) che dimensionale. L’impresa artigiana non è, conseguentemente, soltanto quella in possesso dei requisiti per l’iscrizione di cui agli artt. 1 e 2 della citata legge 860/56, risultando, invece, necessaria, per la corretta predicabilità della sua esistenza, una indagine circa la reale portata del concetto di «prevalenza», da rapportarsi, inevitabilmente, all’attività dell’imprenditore artigiano all’interno del processo produttivo (art. 1 lett. b, art. 2 comma primo legge 443/85), e potendosi, per l’effetto, definirsi artigiana, e non capitalistica, l’impresa considerata sotto il profilo della remunerazione, ricavata dal suo titolare, che dovrà configurarsi come guadagno assimilabile ad un reddito da lavoro (con la maggiorazione dovuta al rischio d’impresa) e giammai assurgere al rango di vero e proprio profitto.  Cass. civ., , sez. I, , 19 gennaio 1998, n. 456

La causa, intanto privilegia il credito, in quanto sussistano, in concreto, le ragioni per accordare il trattamento preferenziale che, per contro, non ha ragion d’essere non solo quando si è del tutto fuori dello schema tipico previsto dal legislatore, ma anche quando allo schema tipico previsto in astratto non corrispondono, in concreto, quelle caratteristiche del credito che hanno determinato, in sede di formazione della norma, il trattamento preferenziale in ragione della causa del credito. Pertanto, la presenza di elementi propri della cooperativa di produzione e lavoro non è risolutiva ai fini dell’attribuzione del privilegio di cui al n. 5 dell’art. 2751 bis c.c. per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita di manufatti, se detti elementi non abbiano la prevalenza sugli altri dati caratterizzanti la cooperativa sicché resti, in concreto, protetta la causa del credito, secondo le scelte del legislatore.  Cass. civ., , sez. I, , 24 gennaio 1995, n. 840

Il privilegio di cui al n. 5-bis dell’art. 2751-bis c.c., con cui il legislatore ha superato la distinzione tra cooperative (e consorzi) di produzione e lavoro in agricoltura e cooperative di imprenditori agricoli per la trasformazione e alienazione dei prodotti, con conseguente irrilevanza della dimensione quantitativa dell’impresa e della struttura organizzativa, si fonda non sulla sola qualifica soggettiva del creditore (cooperativa o consorzio agrario iscritto nel relativo registro), ma sulla natura oggettiva del credito ovvero sul fatto che esso derivi dall’attività nella quale si esplica la funzione cooperativa specialmente tutelata dal legislatore, dovendosi dar conto della natura del credito fatto valere e della circostanza che l’attività posta concretamente in essere dalla cooperativa sia collegata con la finalità solidaristica.  Cass. civ., sez. , I, , 11 agosto 2016, n. 17046

In tema di crediti privilegiati in favore delle cooperative agricole, in relazione al riconosciuto rango privilegiato dei crediti delle cooperative agricole per i corrispettivi della vendita dei prodotti, avvenuto attraverso l’introduzione, nell’art. 2751 bis c.c., delle disposizioni contenute il numero 5 bis (ex art. 18, comma secondo, della legge n. 59 del 1992 ) la seconda parte della disposizione di cui all’art. 1 della legge n. 44 del 1994, che estende il privilegio a tali crediti, anche se sorti prima dell’entrata in vigore della legge n. 59 del 1992, va interpretata nel senso che il riconoscimento del privilegio riguarda anche i crediti già insinuati al passivo del fallimento prima dell’entrata in vigore della legge del 1992, a condizione che la procedura concorsuale sia ancora in corso alla data di vigenza della legge stessa, ossia che non si sia già conclusa la ripartizione finale dell’attivo.  Cass. civ., , sez. I, , 25 febbraio 2004, n. 3744

Con l’art. 18, secondo comma, legge 31 gennaio 1992, n. 59, aggiuntivo del n. 5 bis all’art. 2751 bis c.c., il legislatore ha voluto superare la distinzione tra cooperative – e consorzi tra loro – di produzione e lavoro in agricoltura e cooperative di imprenditori agricoli per la trasformazione e alienazione dei prodotti, con conseguente irrilevanza della dimensione quantitativa dell’impresa e della struttura organizzativa ai fini dell’esistenza del privilegio del credito, fondato, diversamente dalla ratio della legge 29 luglio 1975, n. 426, introduttiva (art. 2) dell’art. 2751 bis c.c., sulla natura di esso piuttosto che sulla tutela del lavoro dei soci, che per statuto, secondo l’espressa previsione dell’art. 4 della medesima legge, possono essere anche sovventori, essendo anche in tal caso salvaguardato il criterio della cooperazione, funzione sociale costituzionalmente protetta (art. 45 Cost.).  Cass. civ., , sez. I, , 29 marzo 2001, n. 4585

Il n. 5 bis introdotto dall’articolo 18, n. 2, della L. 31 gennaio 1992, n. 59, prescindendo dal lavoro dei soci e dalla sua prevalenza sul capitale investito, tutela l’attività della cooperativa in sé considerata, garantendo, nei limiti del possibile, l’effettivo incasso dei corrispettivi conseguenti a tali attività. Di conseguenza irrilevante deve ritenersi ogni valutazione in ordine alla produzione e lavoro che caratterizza il privilegio di cui al n. 5, dovendosi al contrario esaminare e accertare se il credito, in riferimento al quale si invoca il privilegio, sia conseguente alla vendita di prodotti che i consorzi abbiano ricevuto dalle cooperative agricole consorziate, per la loro commercializzazione, o che abbiano provveduto a trasformare.  Cass. civ., , sez. I, , 5 maggio 2000, n. 5635

Le disposizioni di cui all’art. 2751 bis c.c., introdotto dalla L. 29 luglio 1975, n. 426, relative al privilegio generale sui mobili sono applicabili anche in relazione ai crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi, per i corrispettivi della vendita dei loro prodotti.  Cass. civ., , sez. I, , 27 novembre 1998, n. 12054

Il privilegio generale sui mobili di cui al n. 5 bis dell’art. 2751 bis c.c., introdotto dall’art. 18, comma 2, della legge n. 59 del 1992 con riferimento ai crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei loro prodotti, si colloca (attesa, tra l’altro, la scelta del numero, 5 bis anziché 6) nello stesso grado del precedente n. 5 della stessa norma (crediti dell’impresa artigiana e delle cooperative di produzione agricola), avendo il legislatore inteso, così, superare la pregressa distinzione tra cooperative agricole di produzione e lavoro in agricoltura e cooperative agricole per la trasformazione dei prodotti costituite fra imprenditori agricoli, (intenzionalmente) omettendo, di conseguenza, di provvedere alla collocazione del nuovo privilegio tramite opportuna integrazione dell’art. 2777 c.c., con conseguente parificazione del relativo trattamento.  Cass. civ., , sez. I, , 10 luglio 1998, n. 6704

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