Art. 275 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

ARTICOLO ABROGATO Pena in caso di inammissibilità

Articolo 275 - codice civile

[Il tribunale, se dichiara inammissibile l’azione, può condannare l’istante al pagamento di una pena pecuniaria da lire trecento a lire cinquemila.] (1)

Articolo 275 - Codice Civile

[Il tribunale, se dichiara inammissibile l’azione, può condannare l’istante al pagamento di una pena pecuniaria da lire trecento a lire cinquemila.] (1)

Note

(1) Articolo abrogato dall’art. 118, L. 19 maggio 1975, n. 151.

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