Art. 2746 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Distinzione dei privilegi

Articolo 2746 - codice civile

Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore (2751 ss.), il secondo su determinati beni mobili (2755 ss.) o immobili (812, 2770 ss.).

Articolo 2746 - Codice Civile

Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore (2751 ss.), il secondo su determinati beni mobili (2755 ss.) o immobili (812, 2770 ss.).

Massime

Il credito assistito da privilegio generale e vantato nei confronti di una società di persone conserva la prelazione anche qualora venga fatto valere nel fallimento in proprio del socio illimitatamente responsabile, non sussistendo diversità di causa tra le pretese azionabili nei confronti della società debitrice e dei soci della stessa illimitatamente responsabili, nè sul piano oggettivo – trattandosi del medesimo credito –, nè su quello soggettivo, in quanto l’obbligazione della società di persone rappresenta anche l’obbligazione diretta del socio della stessa illimitatamente e personalmente responsabile.  Cass. civ., , sez. I, , 30 luglio 2004, n. 14646

La attuabilità in concreto del privilegio speciale presuppone l’acquisizione al fallimento del bene in relazione al quale il privilegio stesso è sorto e sul quale questo deve esercitarsi. Consegue che il giudice, in sede di verifica dei crediti, deve negare l’ammissione (del credito) in via privilegiata – e ciò per la inutilità del relativo provvedimento – se già al momento della verifica stessa sia assolutamente certo che il bene, non acquisito alla massa, non potrà esserlo nemmeno in futuro.  Cass. civ., , sez. I, , 12 gennaio 1999, n. 244

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