Art. 2735 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Confessione stragiudiziale

Articolo 2735 - codice civile

La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta (1387 ss.) ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale (2733). Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento (587), è liberamente apprezzata dal giudice (116 c.p.c.).
La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni, se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge (1350, 2721 ss.).

Articolo 2735 - Codice Civile

La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta (1387 ss.) ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale (2733). Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento (587), è liberamente apprezzata dal giudice (116 c.p.c.).
La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni, se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge (1350, 2721 ss.).

Massime

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2733 e 2735 c.c., il riconoscimento di una delle parti della verità di un fatto dal quale derivino conseguenze svantaggiose per il dichiarante in materia di diritti disponibili, anche se fatta all’altra parte fuori del giudizio, costituisce confessione con efficacia di prova piena a carico del confidente, indipendentemente dal fine per il quale la confessione sia resa.  Cass. civ., , sez. III, , 25 marzo 2002, n. 4204

La confessione stragiudiziale fatta alla parte, una volta provata (con qualsiasi mezzo, ivi compresa la confessione, valendo in tal caso le ordinarie regole probatorie), ha il medesimo valore di prova legale della confessione giudiziale, ed è dotata di efficacia vincolante sia nei confronti della parte che l’ha resa (alla quale non è riconosciuta alcuna facoltà di prova contraria), sia nei confronti del giudice, che, a sua volta, non può valutare liberamente la prova, né accertare diversamente il fatto confessato.  Cass. civ., , sez. III, , 10 agosto 2000, n. 10581

Il valore confessorio di una dichiarazione resa al di fuori di un giudizio in cui essa rileva come mezzo di prova, può essere opposto dalla persona favorita al successore universale, perché questi in tale qualità subentra nella medesima situazione del proprio dante causa ed in tutti i suoi rapporti giuridici attivi e passivi.  Cass. civ., , sez. II, , 26 novembre 1997, n. 11851

Gli effetti di una dichiarazione avente valore di confessione stragiudiziale si producono se – e nei limiti in cui – essa sia fatta valere nella controversia in cui sono parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti, rispettivamente, autore e destinatario della dichiarazione. Pertanto, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l’adempimento di obbligazioni assunte dal convenuto verso il fallito, la quietanza, che il debitore assuma essergli stata rilasciata all’atto del pagamento dal creditore (successivamente fallito), non può produrre, nei confronti del curatore, gli effetti di confessione stragiudiziale, perché il curatore, pur trovandosi – rispetto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio – nella stessa posizione assunta dal fallito, è una parte processuale diversa da questi, con la conseguenza che l’indicata quietanza è priva di effetti vincolanti e rappresenta solo un documento probatorio dell’avvenuto pagamento, liberamente valutabile dal giudice del merito, al pari di ogni altra prova acquisita al processo.  Cass. civ., , sez. I, , 10 marzo 1994, n. 2339

La deposizione “de relato ex parte”, con cui si riferiscano circostanze sfavorevoli alla parte medesima, ha la natura giuridica di prova testimoniale di una confessione stragiudiziale fatta a un terzo, se supportata dal relativo elemento soggettivo, in quanto tale liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell’art. 2735, comma 1, secondo periodo, c.c., nonché sufficiente a fondare, anche in via esclusiva, il convincimento del giudice ed a suffragare altra testimonianza “de relato”.  Cass. civ., sez. , lav., , 19 gennaio 2017, n. 1320

La confessione stragiudiziale fatta ad un terzo costituisce mezzo di prova su cui il giudice può fondare il proprio convincimento anche in via esclusiva. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in una controversia di lavoro, aveva riconosciuto valore probatorio alla dichiarazione sottoscritta da parte del datore di lavoro, contenuta nel documento 01 M, e indirizzata all’istituto previdenziale.).  Cass. civ., , sez. lav., , 25 agosto 2003, n. 12463

La confessione stragiudiziale fatta ad un terzo non ha valore di prova legale e può essere, quindi, liberamente apprezzata dal giudice.  Cass. civ., , sez. III, , 14 luglio 2000, n. 9368

La confessione stragiudiziale fatta ad un terzo non costituisce una prova legale come la confessione giudiziale o quella stragiudiziale resa alla parte o a chi la rappresenta, tuttavia non è valutabile alla stregua di un mero indizio, unicamente idoneo a fondare una presunzione o ad integrare una prova manchevole, essendo invece un mezzo di prova diretta sul quale il giudice può fondare, anche in via esclusiva, il proprio convincimento.  Cass. civ., , sez. lav., , 11 aprile 2000, n. 4608

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