Art. 2724 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Eccezioni al divieto della prova testimoniale

Articolo 2724 - codice civile

La prova per testimoni è ammessa in ogni caso:
1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto
allegato (241, 242, 2712, 2717);
2) quando il contraente è stato nell’impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta;
3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova (2725).

Articolo 2724 - Codice Civile

La prova per testimoni è ammessa in ogni caso:
1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto
allegato (241, 242, 2712, 2717);
2) quando il contraente è stato nell’impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta;
3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova (2725).

Massime

In materia di procedimento civile, poiché l’art. 2724 c.c. indica solamente i casi in cui la prova testimoniale è sempre ammissibile, indipendentemente da valutazioni discrezionali del giudice di merito, non è escluso che, anche là dove tali ipotesi legislativamente previste non ricorrano, detta prova possa essere validamente ammessa dal giudice di merito nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali nei casi di cui agli artt. 2721, secondo comma, e 2723 c.c. (non anche, invece, nella fattispecie dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento prevista dall’art. 2722 c.c.).  Cass. civ., , sez. III, , 19 luglio 2002, n. 10558

Mentre la mancata ammissione della prova testimoniale, oltre i limiti di valore di cui all’art. 2721 primo comma c.c. non abbisogna di essere giustificata con apposita motivazione, in quanto si ricollega a facoltà discrezionale del giudice del merito, detto obbligo di motivazione sussiste con riguardo all’esclusione di una ipotesi di eccezione al divieto della prova testimoniale, ai sensi dell’art. 2724 c.c., ove la parte istante abbia dedotto fatti riconducibili nell’ambito della previsione di tale norma.  Cass. civ., , sez. I, , 9 marzo 1978, n. 1183

In tema di simulazione assoluta di un negozio soggetto a forma scritta a pena di nullità, il documento che può costituire principio di prova per iscritto deve provenire dalla controparte e non dalla parte che chiede la prova, né da un terzo, e non è necessario un preciso riferimento al fatto controverso, ma l’esistenza di un nesso logico tra lo scritto ed il fatto stesso, dal quale scaturisca la verosimiglianza del secondo.  Cass. civ., sez. , II, , 20 marzo 2017, n. 7093

In tema di simulazione del contratto, il principio di prova scritta che, ai sensi dell’art. 2724, n. 1, c.c. consente eccezionalmente la prova per testi (e, quindi, presuntiva) deve consistere in uno scritto, proveniente dalla persona contro la quale la domanda è diretta, diverso dalla scrittura le cui risultanze si intendono così sovvertire e contenente un qualche riferimento al patto che si deduce in contrasto con il documento, sicché lo stesso non può desumersi dal medesimo atto impugnato per simulazione, non ricorrendo alcun riferimento o collegamento logico, in contrasto con il documento, tra il negozio asseritamente simulato e quello sottostante.  Cass. civ., sez. , I, , 3 giugno 2016, n. 11467

Il principio di prova per iscritto (art. 2724, n. 1, c.c.) idoneo a consentire l’ammissione della prova testimoniale per accertare, tra le parti, la simulazione assoluta (art. 1417 c.c.) può anche essere costituito da una scrittura non firmata (nella specie, un’intervista rilasciata dalla parte ad un giornalista) purché le dichiarazioni in essa contenute siano state espressamente o tacitamente accettate dal dichiarante, del quale non è necessaria la sottoscrizione.  Cass. civ., sez. , I, , 28 luglio 2015, n. 15845

Gli estremi richiesti dall’art. 2724, n. 1, c.c. perché un documento possa costituire principio di prova per iscritto – così eccezionalmente consentendo l’ammissione, come nella specie, della prova per testimoni – non esigono un preciso riferimento al fatto controverso, ma l’esistenza di un nesso logico tra lo scritto e il fatto stesso, da cui scaturisca la verosimiglianza del secondo, alla stregua di un apprezzamento di merito insindacabile nella sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione.  Cass. civ., sez. , I, , 16 ottobre 2012, n. 17766

L’art. 2724 n. 1 c.c., nel consentire in ogni caso la prova testimoniale in presenza di un «principio di prova scritta» – che sia tale da far apparire verosimile il fatto allegato – postula la esistenza di un nesso logico fra lo scritto ed il fatto controverso, sì che quest’ultimo risulti verosimile per ragionevole relazione e non per mera congettura o illazione: è, cioè, necessario che il documento contenga un qualche riferimento al patto che si deduce in contrasto con il precedente accordo scritto, non essendo, all’uopo, sufficiente, che, in base al documento, si possa ritenere possibile o plausibile la conclusione di un nuovo patto contrastante con il precedente accordo.  Cass. civ., , sez. I, , 15 gennaio 2000, n. 426

Ai fini dell’ammissibilità della prova testimoniale ai sensi dell’art. 2724 n. 1 c.c., possono costituire principio di prova scritta anche le risposte rese dalla controparte nel corso dell’interrogatorio e consacrate nel relativo verbale, il quale dà la certezza con la sottoscrizione, che l’ammissione proviene dalla stessa parte contro la quale è stata proposta la domanda.  Cass. civ., , sez. II, , 1 aprile 1999, n. 3120

Il principio di prova scritta (art. 2724 n. 1 c.c.) – che giustifica la deroga al divieto di prova testimoniale stabilito dall’art. 2722 stesso codice – può desumersi dalle risposte date dalla parte all’interrogatorio, in quanto la verbalizzazione e la successiva sottoscrizione danno l’assoluta certezza che l’ammissione proviene dalla parte stessa e tale ammissione rende almeno verosimili i fatti che si dovranno poi ulteriormente provare a mezzo di testimoni.  Cass. civ., , sez. II, , 16 aprile 1993, n. 4522

L’eccezione alla generale inammissibilità della prova testimoniale e per presunzione di cui all’art. 2724, n. 2, c.c. è condizionata dall’esistenza di un principio di prova scritta proveniente dalla persona contro la quale è stata proposta la domanda giudiziale. Ne consegue che un documento proveniente dal de cuius non può essere invocato agli effetti della norma citata nei confronti degli eredi, ancorchè suoi aventi causa, quando la situazione soggettiva dedotta in giudizio facente capo a questi ultimi sia stata da loro acquistata non jure haereditario bensì autonomamente, cioè prima ed indipendentemente dall’apertura della successione ereditaria.  Cass. civ., , sez. II, , 16 giugno 1990, n. 6071

Poiché il principio di prova scritta idoneo a rendere ammissibile la prova testimoniale può essere fornito anche dalle risposte date dalla parte in sede di interrogatorio formale attesa la relativa verbalizzazione e sottoscrizione, è ammissibile la prova testimoniale della simulazione tra le parti quando le dichiarazioni rese dall’interessato nell’interrogatorio siano state tali da far apparire verosimile la simulazione, e quindi di fornire un principio di prova, purché esse siano state prestate dal medesimo soggetto nei cui confronti la domanda è diretta ed al quale si oppongono, o da un suo rappresentante, restando quelle rese da un qualsiasi altro soggetto del rapporto processuale, terzo rispetto alla specifica pretesa fatta valere, prive di ogni valore probatorio. * Cass. civ., sez. I, 22 marzo 1990, n. 2401

L’art. 2724, n. 1, c.c., il quale introduce un’eccezione al divieto della prova testimoniale, quando vi sia un «qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale la domanda è diretta o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato», si riferisce a documenti che siano inidonei, per il loro oggetto e contenuto, a dimostrare direttamente quel fatto, ma che siano muniti della sottoscrizione del soggetto da cui provengono, integrando questa il requisito indispensabile dello «scritto», cioè della scrittura privata. Al fine dell’applicazione della citata norma, pertanto, non può essere invocata una bozza contrattuale priva delle sottoscrizioni delle parti, indipendentemente dalla circostanza che tale bozza sia compilata a mano da una delle parti medesime.  Cass. civ., , sez. I, , 26 gennaio 1987, n. 720

L’impossibilità morale di procurarsi la prova scritta che, ai sensi dell’art. 2724, comma 1, n. 2, c.c., rende ammissibile il ricorso alla prova testimoniale, non è configurabile a fronte della mera astratta posizione di preminenza della persona dalla quale la dichiarazione scritta doveva essere pretesa, o di un vincolo affettivo con la persona stessa, ma non è comunque esigibile l’allegazione di circostanze ostative assolute, sicché tale situazione non può essere negata in presenza di circostanze, anche di dettaglio, particolari o speciali, concorrenti a specificare la situazione di oggettivo impedimento psicologico, dovendosi volgere l’operato del giudice, con specifica sensibilità, alla valutazione delle circostanze allegate, sia in relazione al tipo di rapporto dedotto “inter partes”, sia alla possibile incidenza di eventi o situazioni particolari.  Cass. civ., sez. , I, , 7 luglio 2016, n. 13857

In tema di prova testimoniale, per la ricorrenza della condizione dell’impossibilità morale di procurarsi la prova scritta, di cui all’art. 2724, n. 2, c.c., non è sufficiente una situazione di astratta influenza, di autorità o di prestigio della persona dalla quale lo scritto dovrebbe essere preteso, nè di vincolo di amicizia, di parentela o di affinità di quest’ultima nei confronti della parte interessata all’acquisizione della prova, occorrendo, altresì, ulteriori speciali e particolari circostanze confluenti e concorrenti a determinarla.  Cass. civ., sez. , I, , 2 agosto 2013, n. 18554

Ai fini dell’ammissione della prova testimoniale ai sensi dell’art. 2724 c.c., la deduzione della impossibilità di procurarsi la prova scritta costituisce un onere della parte, che intenda giovarsene, per cui il giudice di merito non può rilevare di ufficio una situazione di impossibilità non dedotta né appare idonea e sufficiente ad integrare una deduzione in tal senso il generico assunto, nell’atto introduttivo del giudizio, della impossibilità morale e materiale di procurarsi un documento, senza alcun riferimento alle istanze istruttorie, formulate soltanto successivamente con l’atto di appello, nel quale l’assunto suesposto non veniva assolutamente richiamato.  Cass. civ., , sez. III, , 1 ottobre 1994, n. 7976

L’art. 2724 n. 3 c.c., che permette, in ogni caso, la prova testimoniale del contratto quando il contraente abbia, senza sua colpa, perduto il documento, si riferisce anche a colui che partecipa al giudizio quale successore del contraente, nè è censurabile la valutazione del giudice del merito, il quale abbia escluso l’assenza di colpa nel comportamento del contraente che abbia smarrito il documento comprovante una sua proprietà immobiliare, non avendolo posto insieme ad altri documenti negli archivi di un’azienda di cui non era l’unico titolare, ed abbia avuto cura di controllare l’esistenza in essa del proprio importante documento.  Cass. civ., , sez. II, , 2 agosto 1975, n. 2951

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