Art. 2721 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Ammissibilità: limiti di valore

Articolo 2721 - codice civile

La prova per testimoni (244 c.p.c.) dei contratti non è ammessa quando il valore dell’oggetto eccede gli € 2,58 (1417, 2724, 2729, 2735; 421, 621 c.p.c.; 102 ss. att. c.p.c.).
Tuttavia l’autorità giudiziaria può consentire la prova (115 c.p.c.) oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.

Articolo 2721 - Codice Civile

La prova per testimoni (244 c.p.c.) dei contratti non è ammessa quando il valore dell’oggetto eccede gli € 2,58 (1417, 2724, 2729, 2735; 421, 621 c.p.c.; 102 ss. att. c.p.c.).
Tuttavia l’autorità giudiziaria può consentire la prova (115 c.p.c.) oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.

Massime

In tema di prova testimoniale, i limiti di cui all’art. 2721 c.c. trovano applicazione anche alle testimonianze rese (in merito al medesimo contratto) in altro giudizio e documentate attraverso il verbale in quanto la fonte di conoscenza del fatto, cui si riferiscono le cautele di legge, deriva pur sempre dalla narrazione del testimone, ancorché acquisita mediante il verbale di assunzione di prova in altro processo.  Cass. civ., sez. , III, , 28 novembre 2019, n. 31077

I limiti legali alla prova di un contratto per cui sia richiesta la forma scritta, “ad substantiam” o “ad probationem”, così come quelli di valore previsti dall’art. 2721 c.c. per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il contratto sia invocato in giudizio quale fonte di diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche ove esso sia dedotto quale semplice fatto storico influente sulla decisione.  Cass. civ., sez. , VI, , 1 marzo 2019, n. 6199

Non integra violazione del primo comma dell’art. 2721 c.c. l’ammissione di prova testimoniale, sebbene il valore dell’oggetto della lite ecceda il limite previsto da tale disposizione, allorché il giudice di merito ritenga verosimile la conclusione orale del contratto, avuto riguardo – ai sensi del secondo comma del medesimo articolo – alla sua natura (nella specie, contratto di mutuo per un importo inferiore a 2.000 euro) e alla qualità delle parti (nella specie, legate da vincolo di parentela).  Cass. civ., sez. , VI, , 7 giugno 2013, n. 14457

Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro sono ammesse tutte le prove, ad eccezione del giuramento decisorio, che il giudice – secondo un potere discrezionale esercitabile anche d’ufficio, ex art. 421 c.p.c. – ritenga rilevanti ai fini della definizione della controversia, anche al di fuori dei limiti stabiliti dagli artt. 2721, 2722, 2723 c.c., nonché, in tema di simulazione, dall’art. 1417 dello stesso codice.  Cass. civ., , sez. lav., , 26 giugno 2004, n. 11926

I limiti di ammissibilità della prova testimoniale stabiliti, riguardo ai contratti, dagli artt. 2721 e seguenti c.c. concernono il “contratto” nell’accezione tecnica precisata dall’art. 1321 c.c., e pertanto, all’infuori delle ipotesi espressamente previste dall’art. 2726 c.c. del pagamento e della remissione del debito, non sono estensibili agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale – come il riconoscimento del debito e il pagamento – in forza della disposizione dell’art. 1324 c.c., la quale invece estende a tali atti, in quanto con essi compatibili, soltanto le norme che disciplinano il contratto nel suo aspetto sostanziale.  Cass. civ., , sez. III, , 14 luglio 2003, n. 10989

Il divieto di prova testimoniale conseguente alla previsione, per un tipo di contratti, della forma scritta ad probationem determina l’inammissibilità della prova testimoniale che abbia ad oggetto, implicitamente od esplicitamente, l’esistenza del contratto, mentre, a fronte della documentazione per iscritto di quest’ultimo, è consentito il ricorso ad una prova orale, oppure anche ai sensi dell’art. 2729 c.c. ad una prova basata su presunzioni gravi, precise e concordanti, che consenta di accertare quale sia stata la comune intenzione delle parti mediante un’interpretazione del contratto non limitata al senso strettamente letterale delle parole. (Omissis).  Cass. civ., sez. , lav., , 9 ottobre 1996, n. 8838

L’art. 2721 c.c., a norma del quale la prova per testimoni non è ammessa (di regola) quando il valore della causa ecceda le lire 5.000, si riferisce ai contratti (ed agli altri atti negoziali indicati dall’art. 2726 c.c.) e non esclude, quindi, l’ammissibilità della prova per testi sulla dazione senza causa.  Cass. civ., , sez. II, , 5 dicembre 1994, n. 10442

In tema di limitazioni alla prova testimoniale poste dall’art. 2721 c.c., ove il giudice ritenga di non poter far uso dei margini di discrezionalità consentiti dal capoverso dell’art. 2721 c.c., il divieto del mezzo testimoniale, concerne anche la individuazione di una delle parti del contratto, ancorchè questa sia stata indicata con un nome di fantasia.  Cass. civ. sez. I, , 3 novembre 1992, n. 11888

I limiti di valore sanciti dall’art. 2721 c.c., riguardo all’ammissibilità della prova testimoniale, non attengono all’ordine pubblico, ma sono dettati nell’esclusivo interesse delle parti private, con la conseguenza che, qualora la prova venga ammessa in primo grado oltre i limiti predetti, essa deve ritenersi ritualmente acquisita se la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l’inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva entro lo stesso grado di giudizio; in questo caso, la relativa nullità, essendo rimasta sanata, non può essere eccepita per la prima volta in sede di appello, neppure dalla parte che sia rimasta contumace nel giudizio di primo grado, e, a maggior ragione, non può essere eccepita per la prima volta in sede di legittimità.  Cass. civ., sez. , III, , 13 marzo 2012, n. 3959

Mentre in materia di atti e contratti per i quali sia richiesta ad substantiam la forma scritta, eccettuata l’ipotesi della perdita incolpevole del documento (art. 2724 c.c.), è inammissibile la prova testimoniale della esistenza del negozio e tale inammissibilità può essere dedotta in ogni stato e grado del giudizio ed essere rilevata anche d’ufficio, per quanto riguarda, invece, gli atti e i contratti per i quali la forma scritta sia richiesta soltanto ad probationem (nella specie, transazione), l’inammissibilità della prova testimoniale non attiene all’ordine pubblico, ma alla tutela di interessi privati e quindi non può essere rilevata d’ufficio e deve, invece, essere eccepita dalla parte interessata, entro il termine dell’art. 157, secondo comma, c.p.c., nella prima istanza o difesa successiva al suo configurarsi.  Cass. civ., sez. , II, , 8 gennaio 2002, n. 144

In tema di prova testimoniale dei contratti, il principio per cui le nullità riguardanti l’ammissione e l’espletamento della prova in violazione degli artt. 2721 e ss. c.c. hanno carattere relativo, onde non essendo rilevabili d’ufficio restano sanate se non eccepite dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva alla loro verificazione (art. 157 c.p.c.), trova deroga soltanto nel caso in cui la scrittura sia imposta dalla legge a pena di nullità, cioè non per la prova, ma per l’esistenza stessa del contratto.  Cass. civ., , sez. III, 12 maggio 1999, n. 4690

L’inosservanza delle norme che concernono le limitazioni poste dagli artt. 2721 e seguenti c.c. all’ammissibilità della prova testimoniale non può essere rilevata d’ufficio, né eccepita dalla parte interessata dopo l’espletamento della detta prova, e tanto meno per la prima volta in Cassazione, giacché, non essendo tali norme fondate su ragioni d’ordine pubblico, la prova stessa deve ritenersi legittimamente acquisita al processo quando sia stata eseguita senza opposizione dell’interessato.  Cass. civ., , sez. III, , 12 febbraio 1977, n. 629

L’ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall’art. 2721 c.c. costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, o mancato esercizio, è insindacabile in sede di legittimità ove sia correttamente motivato.  Cass. civ. sez. III, , 22 maggio 2007, n. 11889

In tema di prova testimoniale, ove il giudice di merito ritenga di non poter derogare al limite di valore previsto, per essa, dall’art. 2721 c.c., non è tenuto a esporre le ragioni della pronunzia di rigetto dell’istanza di prova, trattandosi di mantenere quest’ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilità.  Cass. civ., , sez. III, , 19 agosto 2003, n. 12111

In caso di mancata ammissione della prova testimoniale di un pagamento eccedente il valore di lire cinquemila, ai sensi dell’art. 2721 c.c., richiamato dal successivo art. 2726, la parte che lamenta il mancato uso da parte del giudice del merito del potere discrezionale di derogare a tale limite, tenuto conto degli elementi specificati nel secondo comma del citato art. 2721 (qualità delle parti, natura del contratto ed ogni altra circostanza), ha l’onere di indicare le circostanze, pretermesse dal giudice, che reputa, invece, determinanti ai fini dell’ammissibilità del mezzo istruttorio.  Cass. civ., , sez. I, , 6 aprile 1992, n. 4210

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