L’atto di ricognizione previsto dall’art. 2720 c.c. presuppone l’esistenza di un documento originale contenente una valida dichiarazione, da cui derivi l’esistenza del diritto riconosciuto, e non sostituisce il titolo, costituendo solo una prova della sua esistenza; pertanto, l’applicazione di tale norma presuppone il previo accertamento dell’effettivo significato dell’atto dedotto in giudizio, valutazione riservata al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, ove sorretta da motivazione congrua. Cass. civ., , sez. I, , 4 febbraio 2009, n. 2719
La ricognizione di debito è atto unilaterale recettizio; in mancanza di tale requisito può valere come prova del rapporto debitorio se ha efficienza confessoria. Cass. civ., , sez. III, , 4 febbraio 2000, n. 1231
L’atto di ricognizione, stante la sua natura confessoria, ha efficacia probatoria soltanto in ordine ai fatti produttivi di rapporti giuridici sfavorevoli al dichiarante, onde deve provenire dalla parte stessa del rapporto. (Nella specie si è esclusa l’efficacia probatoria dell’atto di ricognizione in una lettera del difensore della parte, che è pur sempre oggetto diverso da quello cui si pretendeva far risalire l’obbligazione). Cass. civ., , sez. II, , 28 settembre 1994, n. 7891
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