Art. 2719 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Copie fotografiche di scritture

Articolo 2719 - codice civile

Le copie fotografiche (261 c.p.c.) di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente (2714, 2715) ovvero non è espressamente disconosciuta (212 c.p.c.).

Articolo 2719 - Codice Civile

Le copie fotografiche (261 c.p.c.) di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente (2714, 2715) ovvero non è espressamente disconosciuta (212 c.p.c.).

Massime

La garanzia di certezza che deve assistere l’autenticazione delle copie impone che il pubblico ufficiale dichiari in modo espresso la conformità delle stesse all’originale, solo così potendosi acquisire la sicurezza che sia stato presentato l’originale della scrittura e che la copia sia conforme ; ne consegue che alle copie fotostatiche può attribuirsi la stessa efficacia di quelle autentiche solo se vi sia attestazione, da parte del pubblico ufficiale competente, della loro conformità all’originale e non al documento a lui esibito.  Cass. civ., , sez. II, , 16 ottobre 2008, n. 25305

L’art. 2719 c.c. che esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.c., con la conseguenza che, anche nel corso del processo esecutivo, la copia fotostatica non autenticata (nella specie, riproduttiva della procura sottesa al mandato difensivo e dei documenti prodotti a sostegno della successione nel credito azionato) si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza o difesa utile del processo di esecuzione (ove già risulti in essere una rappresentanza difensiva) ovvero attraverso la costituzione in sede di opposizione all’esecuzione.  Cass. civ., sez. , III, , 5 luglio 2019, n. 18074

In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all’originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità “a quanto espressamente richiesto” con il ricorso).  Cass. civ., sez. , V, , 20 giugno 2019, n. 16557

Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all’originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215, comma 2, c.p.c., perché mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, tuttavia non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa.  Cass. civ., sez. , V, , 23 maggio 2018, n. 12737

In caso di disconoscimento dell’autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l’abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall’anzidetta scrittura deve produrre l’originale al fine di ottenerne la verificazione; altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità.  Cass. civ., sez. , VI-II, , 27 marzo 2014, n. 7267

Il disconoscimento non costituisce mezzo processuale idoneo a dimostrare l’abusivo riempimento del foglio in bianco, sia che si tratti di riempimento “absque pactis”, sia che si tratti di riempimento “contra pacta”, dovendo, invece, essere proposta la querela di falso, se si sostenga che nessun accordo per il riempimento sia stato raggiunto dalle parti, e dovendo invece essere fornita la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto, se si sostenga che l’accordo raggiunto fosse, appunto, diverso.  Cass. civ., sez. , III, , 16 dicembre 2010, n. 25445

Qualora venga prodotta in giudizio la copia fotostatica di una scrittura privata, l’esigenza di accertarne la conformità all’originale con tutti i mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni, insorge, ai sensi dell’art. 2719 c.c., solo in presenza di una specifica contestazione della parte interessata alla conformità medesima, e non anche quando sia in discussione esclusivamente l’efficacia probatoria dell’atto in relazione al suo contenuto.  Cass. civ., sez. , II, , 5 maggio 2010, n. 10855

Ai sensi dell’art. 2719 c.c., il disconoscimento della conformità all’originale non esclude il valore della fotocopia, ma determina l’onere per chi l’ha prodotta di dimostrarne la conformità all’originale. Ne consegue che, anche nel rito del lavoro, l’eventuale produzione in giudizio di copia fotostatica non autenticata della procura -generale o speciale, conferita per atto pubblico o scrittura privata- non determina automaticamente la nullità o l’inesistenza dell’atto introduttivo per difetto di “jus postulandi”, ancorché sia stata disconosciuta dall’altra parte la conformità della copia all’originale, ma impone al giudice di accertare tale conformità attraverso la produzione dell’originale.  Cass. civ., , sez. lav., , 2 febbraio 2009, n. 2590

La regola posta dall’art. 2719 c.c. – secondo cui le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia di quelle autentiche non solo se la loro conformità all’originale è attestata dal pubblico ufficiale competente ma anche qualora detta conformità non sia espressamente disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nella attività di disconoscimento alla parte interessata, anche se contumace – trova applicazione anche relativamente a scritture raccolte da notaio, e in particolare alla procura con cui il legale rappresentante di una società conferisce poteri rappresentativi a un terzo perché quest’ultimo rilasci a sua volta mandato ad litem al difensore.  Cass. civ., , sez. III, , 8 maggio 2006, n. 10501

Ai sensi dell’art. 2719 c.c., le riproduzioni fotografiche formano piena prova delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono state prodotte non ne disconosce la conformità alle cose; tuttavia, poiché il disconoscimento della riproduzione non pone nel nulla l’esibizione della fotocopia, ma determina l’onere per chi l’ha prodotta di dimostrarne la conformità all’originale, una volta che tale conformità sia verificata, la fotocopia riacquisita ex tunc il valore di piena prova riconosciutogli dall’art. 2719 c.c. (omissis).  Cass. civ., , sez. lav., , 21 agosto 2003, n. 12299

Tenuto conto che in tema di copie fotografiche di scritture (cui sono assimilabili le copie fotostatiche o le fotocopie) l’art. 2719 c.c., che ne prescrive l’espresso disconoscimento, trova applicazione sia nel caso di disconoscimento della conformità all’originale della copia sia in quello dell’autenticità della scrittura o della sottoscrizione, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., sicché, se devono ritenersi riconosciute – tanto nella conformità all’originale della copia sia in quello dell’autenticità della scrittura o nella sottoscrizione – le copie che non siano state disconosciute tempestivamente nella prima udienza o nella prima risposta successive alla loro produzione, in caso invece di contestazione, mentre, quanto al profilo della conformità all’originale, nulla impedisce al gudice di accertarne la conformità aliunde anche tramite presunzioni, è invece preclusa l’utilizzabilità del documento in caso di disconoscimento della sottoscrizione e o della scrittura salva la procedura di verificazione.  Cass. civ., , sez. II, , 21 maggio 2003, n. 7960

Il disconoscimento, ai sensi degli artt. 214 e 215, secondo comma, c.p.c., dell’autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata, ammissibile anche relativamente a scrittura prodotta in copia fotostatica, non esime, ove sia comunque collegato alla contestazione, altresì, della conformità della copia all’originale, dall’onere di insistere nello stesso una volta che controparte abbia prodotto il documento originale, il quale costituisce un quid novi nell’acquisizione probatoria, che sostituisce la copia precedentemente prodotta e ne elide ogni valenza.  Cass. civ., , sez. II, , 11 aprile 2002

L’art. 2719 c.c., che esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche non autenticate di scritture, si applica anche alle copie fotostatiche ed il suddetto disconoscimento, in mancanza del quale la copia fotografica o fotostatica ha la stessa efficacia probatoria dell’originale, è soggetto alle modalità ed ai termini fissati dagli artt. 214 e 215 c.p.c. per il disconoscimento della propria scrittura e della propria sottoscrizione, il quale può essere effettuato solo dopo la produzione in giudizio della scrittura medesima, irrilevante essendo qualsiasi contestazione anteriore. Ove poi venga riconosciuta, in difetto di un esplicito disconoscimento, la conformità all’originale della copia fotostatica prodotta in giudizio, il disconoscimento dell’autenticità del documento deve essere effettuato, nei termini stabiliti dall’art. 215 c.p.c., con riguardo a detta copia, indipendentemente dal momento dell’eventuale acquisizione dell’originale.  Cass. civ., , sez. lav., , 25 maggio 1995, n. 5742

Le copie fotostatiche e fotografiche di un documento hanno, a norma dell’art. 2719 c.c., lo stesso valore probatorio degli originali quando la loro conformità con questi è attestata dal pubblico ufficiale, ovvero non è espressamente disconosciuta dalla parte contro cui sono prodotte, con la conseguenza che, in caso di disconoscimento della copia non autenticata, questa non può essere utilizzata come prova dei fatti in essa rappresentati né dell’esistenza stessa della scrittura riprodotta, dovendo i medesimi essere autonomamente dimostrati, dalla parte che ha prodotto in giudizio la copia disconosciuta, nei modi consentiti dalla legge e non mediante la verificazione della conformità della copia all’originale. Pertanto, ove la copia fotostatica o fotografica riguardi un contratto per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, la parte interessata deve necessariamente produrre in giudizio detto atto in originale o in copia autenticata al fine della prova della sua esistenza e del suo contenuto, mentre potrà servirsi della prova per testimoni o per presunzioni soltanto se abbia dedotto e previamente dimostrato la perdita incolpevole del documento originale. Cass. civ., , sez. II, , 21 gennaio 1985, n. 212

In tema di utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione tra avvocati per la trasmissione di atti processuali, l’art. 1 della legge 7 giugno 1993, n. 183, prevedendo che la copia fotoriprodotta e teletrasmessa dell’atto si considera conforme all’originale in presenza dei requisiti previsti dalla stessa norma, ha introdotto una presunzione assoluta di conformità della copia trasmessa all’originale, equiparando – limitatamente all’oggetto (atti o provvedimenti processuali) ed alle finalità della norma – l’attestazione dell’avvocato a quella del pubblico ufficiale competente. Tale disposizione ha, pertanto, ampliato, limitatamente all’ambito processuale, la prima delle due ipotesi alternative di conformità della copia disciplinate dall’art. 2719 c.c., lasciando immutata la previsione di cui all’ultima parte della norma, con la conseguenza che nel caso in cui la copia non possa ritenersi conforme all’originale per difetto dei requisiti di legge, l’efficacia della copia deve essere comunque verificata, valutando se vi sia stato l’espresso disconoscimento della conformità all’originale. Cass. civ., sez. , lav., , 29 marzo 2010, n. 7521

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