Art. 2717 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Valore probatorio di altre copie

Articolo 2717 - codice civile

Le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dai casi contemplati dagli articoli precedenti hanno l’efficacia di un principio di prova per iscritto (2724).

Articolo 2717 - Codice Civile

Le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dai casi contemplati dagli articoli precedenti hanno l’efficacia di un principio di prova per iscritto (2724).

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