Art. 2715 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Copie di scritture private originali depositate

Articolo 2715 - codice civile

Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati (2700; 743 c.p.c.) hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte (2702; 212 c.p.c.).

Articolo 2715 - Codice Civile

Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati (2700; 743 c.p.c.) hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte (2702; 212 c.p.c.).

Massime

Le copie autentiche, estratte dal cancelliere, di scritture private (nella specie cambiali oggetto di sequestro penale) depositate presso gli uffici giudiziari, hanno la stessa efficacia delle scritture originali, essendo il cancelliere, a norma dell’art. 2715 c.c., un pubblico depositario di tali titoli.  Cass. civ., sez. , I, , 4 marzo 2010, n. 5250

L’attestazione di conformità all’originale della copia di una scrittura privata può essere idonea ad escludere l’efficacia del disconoscimento della controparte solo se la predetta attestazione provenga da uno dei soggetti a ciò espressamente autorizzati dalla legge, fra i quali non rientra l’ufficio amministrativo del Comune.  Cass. civ., , sez. II, , 16 ottobre 2008, n. 25305

Il principio di cui all’art. 2715 c.c., secondo cui le copie delle scritture private hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale, a condizione che siano spedite da un pubblico ufficiale e che l’originale sia depositato presso di lui, non esclude che la suddetta efficacia probatoria possa essere determinata in modo diverso – e specificamente prescindendo dal requisito del deposito – da leggi speciali. Ciò si verifica in materia di copie rilasciate dai notai, poiché l’art. 1 del R.D.L. n. 1666 del 1937 (convertito nella L. n. 2358 del 1937) concede al notaio la facoltà di rilasciare copie ed estratti di documenti a lui «esibiti», (salvo il potere dell’autorità presso cui se ne fa uso di chiedere l’esibizione degli originali) e non necessariamente depositati.  Cass. civ., , sez. III, , 20 ottobre 1978, n. 4743

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