Art. 2714 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Copie di atti pubblici

Articolo 2714 - codice civile

Le copie di atti pubblici (2699) spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati (2673, 2711) fanno fede come l’originale (2700; 212 c.p.c.).
La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse, a ciò autorizzati (743 c.p.c.).

Articolo 2714 - Codice Civile

Le copie di atti pubblici (2699) spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati (2673, 2711) fanno fede come l’originale (2700; 212 c.p.c.).
La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse, a ciò autorizzati (743 c.p.c.).

Massime

In tema di prova documentale, l’apposizione della formula esecutiva sulla copia della sentenza rilasciata dal cancelliere ai sensi dell’art. 153 disp. att. c.p.c. contiene necessariamente, anche implicitamente, la attestazione di conformità all’originale che ne costituisce il presupposto. Ne consegue che il rilascio di copia in cui sia apposta l’attestazione di conformità ad altra copia in forma esecutiva assume lo stesso valore della copia conforme all’originale in virtù dell’art. 2714, secondo comma c.c.  Cass. civ., , sez. I, , 20 agosto 2003, n. 12241

Ha valore probatorio come l’originale la copia conforme di un atto pubblico (nella specie, sommario processo verbale di infrazione al codice della strada), quando questa sia una rappresentazione scritta dell’originale nella quale i segni grafici particolari, come le firme, siano rappresentati con l’espressione “firmato”, seguita dal nome e cognome del sottoscrittore dell’atto e la certificazione della corrispondenza tra il documento conservato in atti e quello di cui si dichiara la conformità sia attestata dal pubblico ufficiale competente che sottoscrive l’atto riprodotto.  Cass. civ., , sez. I, , 21 novembre 2002, n. 16419

A norma degli artt. 2714 e 2715 c.c. alla fotocopia di atto pubblico o scrittura privata rilasciata dall’ufficio del registro con annotazione di conformità all’originale deve essere attribuita efficacia probatoria pari all’originale, con la conseguenza che, ove prodotta in giudizio, si ha per riconosciuta in mancanza di disconoscimento ai sensi dell’art. 215 n. 2 c.p.c.  Cass. civ., , sez. I, , 2 marzo 1996, n. 1636

Sebbene – ai sensi degli artt. 2714 e 2715 c.c. – facciano piena prova in giudizio soltanto le copie degli atti pubblici e delle scritture private spedite nelle forme di legge, il giudice può attribuire rilevanza probatoria alle copie informi, esibite dalle parti, quando riconosca che esse corrispondono all’origine. Tale valutazione è riservata al giudice del merito.  Cass. civ., , sez. II, , 24 aprile 1975, n. 1607

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