Art. 2708 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Annotazione in calce, in margine o a tergo di un documento

Articolo 2708 - codice civile

L’annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di un documento rimasto in suo possesso fa prova, benché non sottoscritta da lui, se tende ad accertare la liberazione del debitore (1199).
Lo stesso valore ha l’annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di una quietanza o di un esemplare del documento del debito posseduto dal debitore.

Articolo 2708 - Codice Civile

L’annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di un documento rimasto in suo possesso fa prova, benché non sottoscritta da lui, se tende ad accertare la liberazione del debitore (1199).
Lo stesso valore ha l’annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di una quietanza o di un esemplare del documento del debito posseduto dal debitore.

Massime

Richiedendo un’annotazione in calce, in margine o a tergo di un documento rimasto in possesso del creditore la norma ex art. 2708 c.c. ha inteso attribuire valore di prova liberatoria ad una nota o appunto che non faccia parte integrante del testo del documento e che non sia stato redatto nello stesso contesto di tempo, ma sia stato apposto dal creditore (o da un suo incaricato) su una parte periferica del documento in un secondo momento, dopo il suo completamento (nella specie è stata ritenuta erronea l’attribuzione del valore di una confessione stragiudiziale recettizia, cioè di una prova piena anziché di una prova semplice da valutare insieme alle altre prove acquisite al processo, all’annotazione «effettuato» scritta a stampa, sotto la voce prestampata «pagamento», nell’intestazione della fattura inviata al debitore dal creditore).  Cass. civ., , sez. II, , 5 settembre 2000, n. 11673

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