Art. 2707 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Carte e registri domestici

Articolo 2707 - codice civile

Le carte e i registri domestici fanno prova contro chi li ha scritti (2162):
1) quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto (1199, 2704);
2) quando contengono la menzione espressa che l’annotazione è stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di chi è indicato come creditore (2162).

Articolo 2707 - Codice Civile

Le carte e i registri domestici fanno prova contro chi li ha scritti (2162):
1) quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto (1199, 2704);
2) quando contengono la menzione espressa che l’annotazione è stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di chi è indicato come creditore (2162).

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