Art. 2706 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Conformità tra originale e riproduzione del telegramma

Articolo 2706 - codice civile

La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si presume, fino a prova contraria, conforme all’originale (2727).
Il mittente, se ha fatto collazionare il telegramma secondo le disposizioni dei regolamenti, si presume esente da colpa per divergenze verificatesi tra originale e riproduzione.

Articolo 2706 - Codice Civile

La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si presume, fino a prova contraria, conforme all’originale (2727).
Il mittente, se ha fatto collazionare il telegramma secondo le disposizioni dei regolamenti, si presume esente da colpa per divergenze verificatesi tra originale e riproduzione.

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