Ai fini dell’efficacia probatoria del telegramma quale scrittura privata, siccome prevista dall’art. 2705 c.c., il legislatore, nell’intento di favorire la rapidità dell’incontro di volontà negoziali fra persone distanti, ha inteso prendere in considerazione l’ipotesi normale secondo cui il telegramma proviene dall’apparente mittente con la conseguenza che, solo in caso in cui ciò sia contestato, il mittente medesimo è tenuto, ove intenda valersene quale scrittura privata, a fornire la prova delle condizioni, poste dal citato art. 2705 c.c., mentre, ove nessuna contestazione vi sia stata circa la provenienza del telegramma, il documento ha a tutti gli effetti il valore di scrittura privata, senza che il mittente sia tenuto a dare alcuna ulteriore prova. Cass. civ., sez. , III, , 4 maggio 2018, n. 10589
Per il disposto dell’art. 2705 c.c. il telegramma non prodotto in originale (nella specie, perché non reperito presso l’ufficio postale) non ha efficacia di scrittura privata e non è, pertanto, idoneo a costituire forma scritta per il perfezionamento di un contratto di trasferimento immobiliare a norma dell’art. 1350 c.c. Cass. civ., , sez. II, , 27 novembre 1997, n. 11946
Ai sensi dell’art. 2705 c.c., ai fini della efficacia del telegramma è sufficiente che l’originale sia consegnato o fatto consegnare dal mittente, anche senza che questi lo sottoscriva, sicché l’utilizzazione del servizio telefonico, prevista dal codice postale, consente al mittente, autore della comunicazione, di ottenere, sia pure con la collaborazione di terzi, il recapito del proprio messaggio all’ufficio telegrafico. Tuttavia, ove sorga contestazione circa la riferibilità del telegramma al mittente, questi ha la facoltà e l’onere di provare, con ogni mezzo di prova, che l’affidamento all’ufficio incaricato di trasmetterlo è avvenuto a sua opera o su sua iniziativa. Cass. civ., , sez. lav., , 18 giugno 2003, n. 9790
La regola, dettata dall’art. 2705, primo comma, c.c., secondo cui il telegramma ha l’efficacia probatoria di una scrittura privata se l’originale, che sia privo di sottoscrizione, sia stato consegnato o fatto consegnare all’ufficio postale dal mittente, è applicabile estensivamente all’ipotesi del telegramma dettato per telefono all’operatore il servizio, in relazione alla quale, in caso di contestazione, l’interessato dovrà fornire la prova della provenienza della dichiarazione da lui medesimo, anche con il ricorso a presunzioni, potendosi al riguardo fare riferimento, in particolare, alla indicazione dell’autore della dichiarazione contenuta nel testo stesso del telegramma, al possesso della copia del telegramma inviata al mittente in base alle vigenti norme postali, alla titolarità o all’uso esclusivo della utenza telefonica attraverso cui è avvenuta la dettatura del telegramma, alle eventuale pacificità per il destinatario, prima del giudizio, della provenienza del telegramma da parte dell’apparente autore della dichiarazione. (Omissis). Cass. civ., , sez. lav., , 30 ottobre 2000, n. 14297
Al telegramma non sottoscritto, quale è quello inviato per telefono, può essere riconosciuta l’efficacia probatoria della scrittura privata a norma dell’art. 2705 c.c., ove dal destinatario sia stata contestata la sua provenienza dalla apparente mittente, solo a condizione che quest’ultimo, cui incombe il relativo onere, dia la prova della provenienza dell’atto per esserne avvenuta per sua opera od iniziativa l’affidamento all’ufficio incaricato di trasmetterlo. Cass. civ., sez. III, 3 luglio 1990, n. 6788