Art. 2700 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Efficacia dell'atto pubblico

Articolo 2700 - codice civile

L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso (221 ss. c.p.c.), della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (2729; 178, 775 c.n.).

Articolo 2700 - Codice Civile

L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso (221 ss. c.p.c.), della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (2729; 178, 775 c.n.).

Massime

L’atto pubblico fa fede fino a querela di falso soltanto relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l’ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese ed agli altri fatti dal medesimo compiuti, non estendendosi tale efficacia probatoria anche ai giudizi valutativi eventualmente espressi, tra i quali va compreso quello relativo al possesso, da parte dei contraenti, della capacità di intendere e di volere. Ne consegue che, qualora il contratto sia stato stipulato dinanzi ad un notaio con le forme dell’atto pubblico, la prova dell’incapacità naturale di uno dei contraenti può essere data con ogni mezzo e il relativo apprezzamento costituisce giudizio riservato al giudice di merito, che sfugge al sindacato di legittimità se sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto.  Cass. civ., sez. , II, , 28 ottobre 2019, n. 27489

Nel giudizio di opposizione a un’ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, il verbale di contestazione della violazione di cui all’art. 142, comma 8, c.d.s., a seguito della rilevazione della velocità operata con apparecchio autovelox, non riveste fede privilegiata – e quindi non fa fede fino a querela di falso – in ordine all’attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell’apparecchiatura, allorché e nell’istante in cui l’eccesso di velocità è rilevato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito nella parte in cui aveva affermato che la prova del regolare funzionamento dell’apparecchiatura al momento della constatazione dell’infrazione è insita nel peculiare valore del verbale di accertamento, per contraddire il quale l’unico rimedio esistente sarebbe la querela di falso).  Cass. civ., sez. , VI, , 13 dicembre 2018, n. 32369

L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, ma non prova la veridicità e l’esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti, le quali possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza ricorrere alla querela di falso.  Cass. civ., sez. , II, , 29 settembre 2017, n. 22903

Costituiscono atti pubblici, a norma dell’art. 2699 c.c., soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano nell’esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge, mentre esulano da tale nozione gli atti dei pubblici ufficiali che non siano espressione delle predette funzioni; pertanto, non è proponibile querela di falso nei confronti della relazione di servizio redatta dai Carabinieri e dell’allegato rilevamento tecnico descrittivo, ove diretta avverso il contenuto informativo di quanto appreso o constatato dai verbalizzanti (nella specie, individuazione del conducente di un veicolo al momento di un sinistro), atteso che tali atti, non essendo espressione di una funzione pubblica certificativa, godono di fede privilegiata relativamente alle sole circostanze certificate dai militari in relazione all’attività direttamente svolta (data di redazione dell’atto, nominativi dei verbalizzanti, ecc.), ma non anche relativamente alle informazioni in essi contenute.  Cass. civ., sez. , III, , 28 luglio 2017, n. 18757

La indicazione in un atto pubblico di dati desunti da altre risultanze documentali può fare fede fino a querela di falso relativamente al compimento dell’operazione eseguita, ma non in ordine alla veridicità del dato richiamato. (Fattispecie relativa a verbale di immissione in possesso che riportava il dato della superficie catastale dell’area ablata, senza dare atto delle verifiche effettuate per accertarne la corrispondenza alla realtà).  Cass. civ., sez. , I, , 27 aprile 2011, n. 9380

Perché un documento costituisca atto pubblico e abbia l’efficacia riconosciuta dall’art. 2700 c.c., occorre che lo stesso provenga da un pubblico ufficiale e che sia formato nell’esercizio di una funzione specificatamente diretta alla documentazione, funzione questa che la legge non riconosce al commissario liquidatore di un’impresa di assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa. Pertanto, la certificazione di detto commissario, prodotta in un giudizio per risarcimento del danno a seguito di sinistro stradale, circa l’insussistenza della copertura assicurativa relativa ad un determinato veicolo, è priva dell’efficacia probatoria privilegiata di cui all’art. 2700 cod. cit. Alla stessa può al più attribuirsi valore di principio di prova, superabile con ogni mezzo.  Cass. civ., , sez. III, , 19 aprile 2001, n. 5835

La fede privilegiata, che conformemente al disposto dell’art. 2700 c.c., deve riconoscersi ai verbali redatti da pubblici ufficiali ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, riguarda la constatazione senza alcun margine di apprezzamento di un fatto avvenuto in presenza del pubblico ufficiale e, pertanto, non può estendersi a quelle circostanze che, pur contenute nel documento, si risolvano in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso una percezione sensoriale che non può ritenersi fornita, in capo al pubblico ufficiale, di una indiscutibilità maggiore di quella normalmente presente in ciascun soggetto.  Cass. civ., , sez. III, , 14 aprile 2000, n. 4844

È necessaria la proposizione della querela di falso, avverso un atto pubblico rogato da un pubblico ufficiale, se questi attesti fatti difformi dal vero, ancorché rispecchianti le dichiarazioni resegli dalle parti, come nel caso che in base ad esse risulti il contestuale rilascio di cambiali, in realtà non avvenuto.  Cass. civ., , sez. II, , 19 gennaio 2000, n. 571

La fede privilegiata riconosciuta dal legislatore all’atto pubblico non si estende agli apprezzamenti e valutazioni in esso contenuti e pertanto non è necessario impugnare con querela di falso un verbale redatto da un pubblico ufficiale per contestare la fondatezza dell’ivi affermata apertura al pubblico di un circolo privato – elemento essenziale per la configurabilità dell’illecito amministrativo, previsto dall’art. 34 della legge 11 giugno 1971, 426 e dall’art. 53, terzo comma, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.M. 4 agosto 1988, n. 375, secondo il quale per la somministrazione di alimenti o bevande al pubblico è necessaria l’autorizzazione amministrativa prescritta dall’art. 3 legge 25 ottobre 1991, n. 287 – se manca il suffragio di fatti specifici (quali ad esempio l’identificazione di utenti non iscritti al circolo), rispetto ai quali la suddetta affermazione costituisca un mero giudizio sintetico e conclusivo.  Cass. civ., , sez. III, , 19 novembre 1999, n. 12834

La querela di falso non è esperibile né avverso il documento che provenga dal pubblico ufficiale al di fuori dall’esercizio dello speciale potere di documentazione e della speciale funzione di certificazione richiesti perché sussista atto pubblico facente fede fino a querela di falso né, comunque, avverso il documento che venga impugnato al diverso fine di contestare non già la sola attività immediatamente richiesta, percepita e constatata dal pubblico ufficiale nello svolgimento del predetto potere e della predetta funzione, ma altri aspetti del contenuto ideologico del documento stesso estranei ai limiti segnati dall’art. 2700 c.c. (ad es. l’intrinseca verità delle dichiarazioni delle parti, o di circostanze delle quali l’autore del documento dichiari di tenere conto avendole tuttavia apprese da fonti esterne al documento medesimo, ovvero ancora del mero convincimento del pubblico ufficiale desunto dai fatti constatati, o di semplici giudizi formulati all’esito di indagini debitamente attestate o, infine, di dichiarazioni riportate al solo scopo di evidenziare come si sia formato il convincimento del pubblico ufficiale in accertamenti svolti per conto di altre autorità chiamate poi a valutarle).  Cass. civ., , sez. I, , 6 luglio 1999, n. 6959

Il regime probatorio previsto dall’art. 2700 c.c. in tanto è applicabile in quanto esista un documento incontestabilmente qualificabile come «atto pubblico» ai sensi del precedente art. 2699 (documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato); ma quando una parte neghi preliminarmente che il documento contro la stessa prodotto in giudizio abbia natura (e, solo conseguenzialmente, efficacia probatoria) di atto pubblico per la mancanza di uno o più dei requisiti prescritti dalla legge, la prova relativa, sulla stessa incombente, non richiede la proposizione della querela (principale o incidentale) di falso, ma può essere data con ogni mezzo idoneo (nella specie la parte, contro la quale era stato prodotto, aveva contestato la provenienza dell’atto dal pubblico ufficiale che risultava averlo formato e sottoscritto).  Cass. civ., , sez. I, , 25 novembre 1997, n. 11823

Nel caso in cui nell’atto pubblico di trasferimento di diritti reali immobiliari dietro corrispettivo di un prezzo, sottoscritto dalle parti, sia mancata per qualsiasi motivo, volontario o meno, la sottoscrizione del documento da parte del notaio, ne deriva la carenza di un requisito essenziale dell’atto pubblico ma non resta escluso che lo stesso atto abbia l’efficacia probatoria della scrittura privata, ove risulti che il consenso degli stipulanti, riferito al contenuto del documento, si sia espresso compiutamente mediante la sottoscrizione, senza che il vincolo contrattuale, così creato, possa venir meno per il successivo dissenso o ripensamento di una delle parti, potendo il contratto concluso essere sciolto solo per concorde volontà degli stipulanti, espressa con la stessa forma richiesta dalla natura del negozio che si intende porre nel nulla.  Cass. civ., , sez. II, , 20 agosto 1990, n. 8442

La dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, prevista dall’art. 24 della L. 13 aprile 1977 n. 114 e, successivamente, dall’art. 1, primo comma, lettera b), del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403, poi sostituito dall’art. 46, primo comma, lettera o), del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, è idonea a comprovare detta situazione, fino a contraria risultanza, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nell’ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell’onere della prova, atteso che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell’onere di cui all’art. 2697 c.c.. (Omissis).  Cass. civ., , Sezioni Unite, , 3 aprile 2003, n. 5167

La regola generale – ora espressamente tutelata a livello costituzionale, a seguito della nuova formulazione dell’art. 111 Costituzione introdotta dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 – secondo cui il processo deve svolgersi nel contraddittorio fra le parti, in condizione di parità, comporta che le prove devono essere raccolte nell’effettivo contraddittorio delle parti, cioè nel processo e con la partecipazione del giudice; pertanto, non può attribuirsi valore di prova all’atto notorio, precostituito al processo al di fuori di qualsiasi contraddittorio con l’avversario, né tale atto può implicare un’inversione dell’onere della prova, che deve essere espressamente prevista da una norma positiva e non può derivare esclusivamente dalla mera «iniziativa» di parte. (Omissis).  Cass. civ., , sez. III, , 6 aprile 2001, n. 5154

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prevista dall’art. 4 legge n. 15 del 1968 ha attitudine certificativa e probatoria, fino a contraria risultanza, nei confronti della P.A. ed in determinate attività o procedure amministrative, ma, in difetto di diversa, specifica previsione di legge, nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere ad essa attribuito nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell’onere della prova, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell’onere di cui all’art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni.  Cass. civ., , Sezioni Unite, , 14 ottobre 1998, n. 10153

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