Art. 27 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Estinzione della persona giuridica

Articolo 27 - codice civile

Oltre che per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto (16), la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile (2272).
Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare (2272). L’estinzione è dichiarata dall’autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche d’ufficio (1).


Articolo 27 - Codice Civile

Oltre che per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto (16), la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile (2272).
Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare (2272). L’estinzione è dichiarata dall’autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche d’ufficio (1).


Note

(1) Questo comma è stato abrogato dall’art. 11, comma 1, lett. c), del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

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