Oltre che per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto (16), la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile (2272).
Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare (2272). L’estinzione è dichiarata dall’autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche d’ufficio (1).