Art. 2697 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Onere della prova

Articolo 2697 - codice civile

Chi vuol far valere un diritto in giudizio (99, 100 c.p.c.) deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (1988, 2728; 115 c.p.c.).
Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda (115 ss, 191 ss. c.p.c.).

Articolo 2697 - Codice Civile

Chi vuol far valere un diritto in giudizio (99, 100 c.p.c.) deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (1988, 2728; 115 c.p.c.).
Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda (115 ss, 191 ss. c.p.c.).

Massime

In tema di prove, non può supplirsi all’onere di provare i fatti costitutivi della domanda con la richiesta alla controparte di esibizione di documenti, integrando, tra l’altro, l’inosservanza all’ordine di esibizione, quando concesso, un comportamento liberamente valutabile dal giudice di merito, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.  Cass. civ., sez. , III, , 18 settembre 2009, n. 20104

In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di “chance” – che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non costituisce una mera aspettativa di fatto ma un’entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione – ha l’onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta. (Omissis).  Cass. civ., , sez. lav., , 12 agosto 2008, n. 21544

Il principio generale di riparto dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c. deve essere contemperato con il principio di acquisizione, desumibile da alcune disposizioni del codice di rito (quale ad esempio l’art. 245, comma secondo, c.p.c. ) ed avente fondamento nella costituzionalizzazione del principio del giusto processo, in base al quale le risultanze istruttorie, comunque acquisite al processo, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale si siano formate, concorrono tutte alla formazione del convincimento del giudice. Ne deriva che la soccombenza dell’attore consegue alla inottemperanza dell’onere probatorio a suo carico soltanto nell’ipotesi in cui le risultanze istruttorie, comunque acquisite al processo, non siano sufficienti per provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che si intende far valere in giudizio.  Cass. civ., , sez. lav., , 9 giugno 2008, n. 15162

La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poichè in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.  Cass. civ., , sez. III, , 5 settembre 2006, n. 19064

La risposta data dalla parte all’interrogatorio deferitole, come non può fornire la prova di fatti favorevoli alla parte stessa, così non è idonea neppure ad invertire, in relazione a tali fatti, l’onere probatorio, il quale continua a gravare su detta parte, la quale, se intende far derivare dalle proprie affermazioni conseguenze giuridiche in proprio favore, deve pertanto dare la dimostrazione dei fatti da essa affermati, senza poter pretendere che, per effetto di dette affermazioni, debba essere la controparte a fornire la prova dell’inesistenza degli stessi.  Cass. civ., , sez. III, , 9 gennaio 2002, n. 200

Il principio generale per cui l’onere della prova grava su colui che allega i fatti posti a fondamento della domanda o dell’eccezione, non viene meno nel caso in cui al giudice è riconosciuto di disporre d’ufficio mezzi di prova ritenuti necessari, in quanto detto potere avendo carattere discrezionale non si pone in funzione sostitutiva dell’onere predetto, con la conseguenza che il mancato esercizio dello stesso non è censurabile in sede di legittimità anche se del tutto immotivato ed anche se disattenda una specifica sollecitazione della parte interessata.  Cass. civ., , sez. III, , 19 gennaio 2000, n. 536

Il principio dell’onere della prova non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo, poiché nel vigente ordinamento processuale vige il principio di acquisizione secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell’altro, e, quindi, senza che possa escludersi l’utilizzazione di una prova fornita da una parte per trarne elementi favorevoli alla controparte.  Cass. civ., , sez. III, , 25 settembre 1998, n. 9592

In tema di onere della prova, la parte convenuta in giudizio per il pagamento di una somma di denaro che eccepisca di avere adempiuto alla propria obbligazione ammette, per ciò stesso, sia pur implicitamente, l’esistenza del rapporto su cui si fonda la pretesa della controparte, la quale, conseguentemente, è sollevata dall’onere della relativa prova, incombendo sul convenuto il compito di dimostrare il proprio assunto difensivo in base al principio per cui chi eccepisce l’estinzione del diritto fatto valere nei suoi confronti deve provare il fatto su cui l’eccezione si fonda.  Cass. civ., sez. , lav., , 27 giugno 2014, n. 14610

In tema di riparto dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.  Cass. civ., sez. , VI, , 4 ottobre 2012, n. 16917

Ai fini della ripartizione dell’onere della prova, allorchè il convenuto non si limiti a contestare genericamente l’assunto attoreo, ma contrapponga una difesa articolata su fatti diversi da quelli posti a base della domanda, propone una eccezione in senso sostanziale di cui è tenuto a fornire la dimostrazione ai sensi dell’art. 2697 c.c. (omissis).  Cass. civ., , sez. lav., , 6 marzo 2004, n. 4622

Ai fini della ripartizione dell’onere della prova, il convenuto, soltanto se contrapponga una difesa articolata su fatti diversi da quelli posti a base della domanda (invece di contestare genericamente l’assunto attoreo), propone una eccezione in senso sostanziale di cui è tenuto a fornire la dimostrazione ai sensi dell’art. 2697 c.c. con le relative conseguenze in caso di prova non offerta o non raggiunta, sicché, se egli si limiti a sostenere la sua estraneità al rapporto giuridico posto a fondamento della domanda e pertanto deduca la mancanza di una delle condizioni dell’azione, quale l’identificazione in esso convenuto del soggetto nei cui confronti la legge conferisce all’attore il diritto azionato, spetta pur sempre a quest’ultimo, a norma dell’art. 2697 citato, l’onere di provare i fatti giuridici da cui deriva tale diritto, mentre, allorché le circostanze costitutive dell’azione esperita siano desumibili ex actis, incombe al convenuto di dimostrarne l’inefficacia.  Cass. civ., , sez. II, , 20 aprile 1996, n. 3775

L’onere probatorio del convenuto, di contenuto contrario a quello dell’attore, sorge in concreto solo quando quest’ultimo abbia fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, con la conseguenza che l’insufficienza della prova con cui il convenuto abbia inteso confortare le contestazioni delle pretese dell’attore non vale a dispensare quest’ultimo dell’onere probatorio a suo carico, salvo, peraltro, il principio, di generale applicazione, per cui i fatti allegati da una parte possono considerarsi pacifici, sì da potere essere posti a base della decisione, non solo quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte, ma anche quando questa non li contesti specificamente ed imposti altrimenti il proprio sistema difensivo.  Cass. civ., , sez. III, , 20 maggio 1993, n. 5733

L’onere di contestazione – la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova – sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per i fatti ad essa ignoti.  Cass. civ., sez. , III, , 13 febbraio 2013, n. 3576

Non sussistendo nel vigente ordinamento processuale un onere, per la parte, di contestazione specifica di ogni fatto dedotto ex adverso, la mera mancata contestazione in quanto tale non può avere automaticamente l’effetto di prova, onde il giudice che ritenga non raggiunta la prova di una circostanza, consistente in un fatto dedotto in esclusiva funzione probatoria, semplicemente allegata dall’attore, non incorre in violazione di legge o vizio di motivazione nel non aver tenuto conto, quale elemento probante, della non contestazione da parte del convenuto (fattispecie in tema di allegazione della qualità di imprenditore ai fini della liquidazione del maggior danno per svalutazione monetaria in obbligazione pecuniaria).  Cass. civ., , sez. I, , 16 giugno 2006, n. 13958

Nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati «pacifici» – e quindi possono essere posti a fondamento della decisione – quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa pur non avendoli espressamente contestati abbia tuttavia assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l’esistenza.  Cass. civ., , sez. III, , 14 marzo 2006, n. 5488

La mancata specifica contestazione di un fatto costitutivo del diritto dedotto da uno dei contendenti lo rende incontroverso e non più bisognoso di prova, in quanto l’atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua della regola di condotta processuale di cui all’art. 167 comma 1 c.p.c., che impone al convenuto di prendere posizione in comparsa di risposta sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti; non sussistono tali presupposti qualora lo stesso attore – ad esempio – introduca il tema probatorio concernente la titolarità attiva del rapporto, ancorchè parte convenuta si sia difesa avanzando argomentazioni logicamente successive alla questione della titolarità, ma non incompatibili con il diniego della stessa. (Omissis).  Cass. civ., , sez. III, , 6 febbraio 2004, n. 2299

I fatti allegati possono essere considerati «pacifici», esonerando la parte dalla necessità di fornirne la prova, solamente quando l’altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi, ovvero quando si sia limitata a contestarne esplicitamente e specificamente taluni soltanto, evidenziando in tal modo il proprio non interesse ad un accertamento degli altri. (Omissis). Cass. civ., , sez. lav., , 20 ottobre 2000, n. 13904

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