Le forme e le modalità delle trascrizioni previste in questo capo sono regolate dal codice della navigazione, per quanto riguarda le navi e gli aeromobili (250 ss., 865 ss. c.n.), e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli.
In mancanza, si osservano le norme concernenti la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili, in quanto sono applicabili (2656 ss.).