Art. 2691 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Altre domande e atti soggetti a trascrizione

Articolo 2691 - codice civile

Devono del pari trascriversi quando si riferiscono ai beni menzionati nell’art. 2683, le domande e gli atti indicati dai numeri 1, 3, 4 e 5 dell’art. 2653, per gli effetti ivi disposti (2692).
Alla domanda giudiziale è equiparato l’atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all’altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

Articolo 2691 - Codice Civile

Devono del pari trascriversi quando si riferiscono ai beni menzionati nell’art. 2683, le domande e gli atti indicati dai numeri 1, 3, 4 e 5 dell’art. 2653, per gli effetti ivi disposti (2692).
Alla domanda giudiziale è equiparato l’atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all’altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

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