Art. 2689 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Usucapione

Articolo 2689 - codice civile

Devono essere trascritte le sentenze da cui risulta acquistato per usucapione (1162) uno dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell’art. 2684 (2651, 2686).

Articolo 2689 - Codice Civile

Devono essere trascritte le sentenze da cui risulta acquistato per usucapione (1162) uno dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell’art. 2684 (2651, 2686).

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