Si devono trascrivere le divisioni (713 ss.) e gli altri atti menzionati nell’art. 2646, la costituzione del fondo patrimoniale (167–171) e gli altri atti menzionati nell’art. 2647, l’accettazione dell’eredità (470) e l’acquisto del legato (649) che importano acquisto dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell’art. 2684 o liberazione dai medesimi.
La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili (2644).