Art. 2685 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Altri atti soggetti a trascrizione

Articolo 2685 - codice civile

Si devono trascrivere le divisioni (713 ss.) e gli altri atti menzionati nell’art. 2646, la costituzione del fondo patrimoniale (167171) e gli altri atti menzionati nell’art. 2647, l’accettazione dell’eredità (470) e l’acquisto del legato (649) che importano acquisto dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell’art. 2684 o liberazione dai medesimi.
La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili (2644).

Articolo 2685 - Codice Civile

Si devono trascrivere le divisioni (713 ss.) e gli altri atti menzionati nell’art. 2646, la costituzione del fondo patrimoniale (167171) e gli altri atti menzionati nell’art. 2647, l’accettazione dell’eredità (470) e l’acquisto del legato (649) che importano acquisto dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell’art. 2684 o liberazione dai medesimi.
La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili (2644).

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