Sono soggetti alla trascrizione per gli effetti stabiliti dall’art. 2644:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà (2643) o costituiscono la comunione (110 ss., 2686, 2689, 2690; 250, 865 c.n.);
2) i contratti che costituiscono o modificano diritti di usufrutto (978 ss.) o di uso (1021) o che trasferiscono il diritto di usufrutto (2686, 2689, 2690);
3) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti (2690);
4) le transazioni (1965 ss.) che hanno per oggetto controversie sui diritti indicati dai numeri precedenti (2690);
5) i provvedimenti con i quali nel giudizio di espropriazione si trasferiscono la proprietà o gli altri diritti menzionati nei numeri precedenti (2690, 2914; 586 c.p.c.; 164 att. c.p.c.; 643 ss., 1055 ss. c.n.);
6) le sentenze che operano la costituzione, la modificazione o il trasferimento di uno dei diritti indicati dai numeri precedenti (2643, 2686; 585 c.p.c.).