Art. 2682 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

ARTICOLO ABROGATO Sanzioni contro il conservatore

Articolo 2682 - codice civile

[Il conservatore nell’esercizio delle sue incombenze è tenuto a conformarsi a tutte le disposizioni di questo titolo, nonché alle altre disposizioni delle leggi che lo riguardano e, in caso di inosservanza, è soggetto a una pena pecuniaria fino a lire diecimila.]

Articolo 2682 - Codice Civile

[Il conservatore nell’esercizio delle sue incombenze è tenuto a conformarsi a tutte le disposizioni di questo titolo, nonché alle altre disposizioni delle leggi che lo riguardano e, in caso di inosservanza, è soggetto a una pena pecuniaria fino a lire diecimila.]

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