(1) [Il conservatore è responsabile dei danni derivati:
1) dall’omissione, nei suoi registri, delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle relative annotazioni, come pure dagli errori incorsi in tali operazioni;
2) dall’omissione, nei suoi certificati, delle trascrizioni, iscrizioni o annotazioni, come pure dagli errori incorsi nei medesimi, salvo che l’omissione o l’errore provenga da indicazioni insufficienti a lui non imputabili;
3) dalle cancellazioni indebitamente operate.]