Art. 2670 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Spese della trascrizione

Articolo 2670 - codice civile

Le spese della trascrizione devono essere anticipate da chi fa la domanda, salvo il diritto al rimborso verso l’interessato (1196, 1475).
Se più sono gli interessati, ciascuno di essi deve rimborsare la persona che ha eseguito la trascrizione della parte di spesa corrispondente alla quota per cui è interessato (1314).

Articolo 2670 - Codice Civile

Le spese della trascrizione devono essere anticipate da chi fa la domanda, salvo il diritto al rimborso verso l’interessato (1196, 1475).
Se più sono gli interessati, ciascuno di essi deve rimborsare la persona che ha eseguito la trascrizione della parte di spesa corrispondente alla quota per cui è interessato (1314).

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