Art. 2669 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Trascrizione anteriore al pagamento dell'imposta di registro

Articolo 2669 - codice civile

La trascrizione può essere domandata, quantunque non sia stata ancora pagata l’imposta di registro a cui è soggetto il titolo, se si tratta di atto pubblico (2699) ricevuto nello Stato o di sentenza pronunziata da un’autorità giudiziaria dello Stato (131 c.p.c.).

Articolo 2669 - Codice Civile

La trascrizione può essere domandata, quantunque non sia stata ancora pagata l’imposta di registro a cui è soggetto il titolo, se si tratta di atto pubblico (2699) ricevuto nello Stato o di sentenza pronunziata da un’autorità giudiziaria dello Stato (131 c.p.c.).

Istituti giuridici

Novità giuridiche