La necessità di assicurare l’economia dei giudizi e di interpretare le norme processuali – in conformità con l’art. 111 Cost. – nel senso di garantire la ragionevole durata del processo comporta che, anche nel giudizio di cassazione, nell’ipotesi di estinzione per rinunzia o inattività delle parti, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2668 c.c., a condizione, tuttavia, che sussista una concorde richiesta delle parti anche posteriore al giudizio di legittimità. Cass. civ., sez. , III, , 23 settembre 2016, n. 18741
Ai fini dell’adempimento dell’obbligazione, contrattualmente assunta, di provvedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, non è sufficiente l’avvenuta presentazione della domanda presso la Conservatoria dei registri immobiliari, essendo necessario provvedere sia al versamento della connessa e conseguente imposta, sia al deposito presso la Conservatoria della relativa ricevuta, perché solo dopo il compimento di tali attività è consentito il raggiungimento del risultato della cancellazione della trascrizione. Cass. civ., sez. , II, , 17 dicembre 2010, n. 25556
In tema di cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali, deve ritenersi legittimo l’ordine di cancellazione della trascrizione relativa ad un diritto accertato come inesistente, anche se avente ad oggetto non la domanda giudiziale ma la trascrizione dell’atto sul quale si sarebbe dovuto fondare il diritto accertato come inesistente, in virtù dell’applicazione analogica dell’art. 2668 c.c. che prescrive al giudice la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale in caso di definitivo accertamento della sua infondatezza. (Omissis) Cass. civ., sez. , I, , 4 novembre 2010, n. 22500
Poiché ai sensi dell’art. 2668, secondo comma, c.c., la cancellazione della trascrizione della domanda, effettuata a norma degli artt. 2652 e 2653 c.c., deve essere ordinata dal giudice di merito, anche d’ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda medesima, non essendo richiesto che la sentenza sia passata in giudicato (come previsto al primo comma dell’art. 2668 c.c.), qualora il giudice di primo grado non abbia ordinato la cancellazione della domanda rigettata e la parte non si sia doluta davanti al giudice di appello di tale omessa cancellazione, è preclusa in sede di giudizio di cassazione la deduzione di simile questione che non è stata proposta nel giudizio di secondo grado. Cass. civ., , sez. II, , 12 aprile 2001, n. 5467
La declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce titolo per la cancellazione della trascrizione della domanda, ai sensi dell’art. 2668 comma secondo c.c., stante la sostanziale assimilabilità di una pronunzia siffatta, all’ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all’azione, espressamente prevista dalla detta norma. Cass. civ., , sez. I, , 4 maggio 1994, n. 4331
Nel caso di rinuncia ad una domanda che sia stata trascritta la mancata produzione in giudizio, da parte dell’attore, della nota di trascrizione, comporta che il convenuto, che non abbia accettato la rinuncia, deve proseguire il giudizio per ottenere il rigetto della domanda e la conseguenziale cancellazione della trascrizione, ponendosi le spese, per il principio della soccombenza, a carico dell’attore che vi ha dato causa con la rinuncia e con il comportamento processuale omissivo. Cass. civ., , sez. II, , 19 gennaio 1994, n. 438
Al pignoramento immobiliare non è applicabile la cosiddetta cancellazione «consentita dalle parti» indicata dall’art. 2668 c.c., la quale riguarda il solo pignoramento speciale mobiliare. Pertanto, per conseguire l’effetto della cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare, nel sistema vigente, gli elementi alternativamente richiesti sono due soltanto: a) l’annotazione della sentenza che riconosca al terzo di essere proprietario del bene esecutato da data anteriore alla trascrizione del pignoramento; b) l’annotazione dell’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione dispone la cancellazione della stessa trascrizione ai sensi del primo comma dell’art. 562 c.p.c. Cass. civ., , sez. III, , 22 maggio 1993, n. 5796
La cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale, che si assume illegittimamente eseguita al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, può essere richiesta anche in un giudizio autonomo rispetto a quello originato dalla domanda trascritta, la legge non stabilendo alcuna riserva a favore del giudice di quest’ultima domanda in ordine all’emanazione del provvedimento di cancellazione della trascrizione ed essendo, d’altra parte, l’indagine relativa alla rispondenza della domanda trascritta alla fattispecie, in cui la trascrizione è prevista, del tutto diversa e distinta da quella concernente la fondatezza o meno della domanda medesima. Cass. civ., , sez. II, , 30 giugno 1982, n. 3933