Art. 2668 ter – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Durata dell’efficacia della trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili

Articolo 2668 ter - codice civile

(1) Le disposizioni di cui all’articolo 2668 bis si applicano anche nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili.

Articolo 2668 ter - Codice Civile

(1) Le disposizioni di cui all’articolo 2668 bis si applicano anche nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili.

Note

(1) articolo inserito dall’art. 62 della L. 18 giugno 2009, n. 69.

Massime

In materia di esecuzione immobiliare, ai sensi dell’art. 2668-ter c.c., la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento nel termine ventennale – rilevabile anche d’ufficio dal giudice – determina la caducazione del processo esecutivo, ivi compreso il pignoramento, restando preclusa la possibilità per l’interessato di procedere ad una rinnovazione tardiva, di sua iniziativa o su termine concesso dal giudice dell’esecuzione, ancorata all’originario pignoramento, sebbene divenuto sensibile ad atti di disposizione “medio tempore” posti in essere da parte del debitore pignorato.  Cass. civ., sez. , III, , 11 marzo 2016, n. 4751

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