La norma dettata dall’art. 2663 c.c. – per la quale la trascrizione deve essere fatta presso ciascun ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni – ha natura imperativa, con la conseguenza che la competenza territoriale da essa fissata deve essere qualificata come assoluta ed inderogabile; pertanto, l’atto compiuto in violazione della stessa deve essere considerato radicalmente nullo e privo di qualsiasi effetto. Cass. civ., sez. , II, , 6 giugno 2011, n. 12242
In caso di trascrizione di una compravendita immobiliare presso una conservatoria incompetente, il conservatore ha il dovere di comunicare agli interessati, nel momento in cui egli ne ha consapevolezza, la erroneità della trascrizione, atteso che la trascrizione costituisce una forma di pubblicità costitutiva riservata allo Stato e che il conservatore, allorché rileva che la trascrizione è stata erroneamente eseguita presso il suo ufficio, anziché presso quello competente, constata che la trascrizione è inidonea ad assolvere la funzione cui essa è normativamente preordinata. (Omissis). Cass. civ., , sez. I, , 19 luglio 1995, n. 7802
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